Entro il 30 giugno dovrà essere versato il saldo per l’anno 2021 e la prima rata di acconto per il 2022 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Le imposte possono essere versate anche entro il 22 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%. La dichiarazione andrà poi trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre.
Come negli anni scorsi, i redditi dominicali ed agrari non sono soggetti ad Irpef, per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. L’esenzione è prevista anche per i familiari coadiuvanti, purché appartenenti al nucleo familiare del titolare dell’impresa e iscritti alla gestione previdenziale agricola.
Le novità di quest’anno
– Per i contratti di locazione di abitazioni, i canoni non percepiti a decorrere dal 2020 non concorrono a formare il reddito, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è quindi più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto.
– Il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie è stato aumentato a € 550. Sono diventate detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi, tra i 5 e i 18 anni di età, a conservatori, scuole di musica, cori, bande ecc. per lo studio e la pratica della musica.
– Vanno indicati i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti all’1.1.2021, con perizia giurata di stima e versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% effettuati entro il 15.11.2021.
– Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, oltre agli investimenti effettuati nel 2021, vanno indicati anche i dati relativi agli investimenti per i quali entro il 31.12.2021 è stato effettuato un ordine vincolante e versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
– La Legge di Bilancio 2022 ha cancellato l’Irap per gli imprenditori individuali; quindi, gli agricoltori persone fisiche che ne erano già esonerati per le attività comprese nel reddito agrario, beneficiano ora dell’esonero anche per le altre attività connesse (agriturismo, allevamento eccedente, produzione di energia elettrica oltre franchigia, ecc.). L’Irap resta invece dovuta per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per le attività che eccedono i limiti del reddito agrario. L’agevolazione decorre dal 1° gennaio 2022 e pertanto le imprese restano ancora tenute a presentare la dichiarazione relativa al 2021 e a versare il saldo Irap. Non sussiste invece l’obbligo di versare gli acconti per il 2022.