Con l’approvazione e la pubblicazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni diventa operativo l’obbligo stabilito dall’art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 2012/2011 che prevede la presentazione, a decorrere dall’anno 2012, della dichiarazione ai fini della nuova imposta municipale (IMU), entro 90 giorni dalla data in cui ha inizio il possesso degli immobili ovvero da cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare  dell’imposta dovuta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo della dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012,  la dichiarazione va presentata entro il prossimo 04 febbraio 2013 (il 3 febbraio cade di domenica), per effetto dell’art. 9, co. 3, lett. b) del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012, che ha fissato il termine in 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU, avvenuta il 5 novembre u.s.

Modalità di presentazione
La dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per gli immobili ubicati in più Comuni va presentata una dichiarazione per ogni Comune nel cui territorio gli immobili sono ubicati; ciò, anche nel caso in cui un singolo immobile insiste su territori di Comuni diversi. In quest’ultimo caso, qualora si tratti di un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione della riduzione dell’aliquota d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata al Comune dove non si ha la residenza anagrafica specificando nelle “annotazioni” del modello che
trattasi di “immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.
La dichiarazione deve essere consegnata al Comune competente il quale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune ovvero essere inviata telematicamente tramite posta certificata  (Pec).

Obbligo di presentazione

In via generale, non sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui non sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate ovvero nei casi in cui si siano verificate variazioni conoscibili dai Comuni.
Le istruzioni, comunque, precisano che la dichiarazione deve essere presentata nel caso di:
a)     immobili per cui sono previste riduzioni d’imposta
E’ il caso dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%. La dichiarazione va presentata quando si perde il diritto alle riduzioni in quanto il dato può non essere conosciuto dal Comune; dei fabbricati di interesse storico o artistico; degli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’ art.13, co. 9, D.L. n. 201/2011, e cioè degli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili strumentali ad imprese commerciali), immobili posseduti da soggetti IRES, immobili locali o affittati. Per quanto riguarda gli immobili locati o affittati, la dichiarazione non va presentata nel caso di contratti registrati a partire dal 1° luglio 2010 per i quali al momento della registrazione devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate anche i dati catastali dell’immobile;
b)     immobili per i quali il Comune non è in possesso di tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo tributario
E’ il caso, ad esempio, dell’immobile in leasing, in cui il soggetto passivo è identificato con il locatario dell’immobile, dell’immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, dell’immobile assegnato al socio della cooperativa a proprietà indivisa, degli immobili che hanno perso o acquisito in corso d’anno il diritto all’esenzione dall’IMU, ecc. Per una casistica più esaustiva, si rinvia al paragrafo 1.3 delle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione.
Le istruzioni, altresì, precisano che la dichiarazione va presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per l’abitazione principale, cioè per l’immobile iscritto o iscrivibile al Catasto come un’unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, non sussiste l’obbligo della dichiarazione, salvo il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.
In quest’ultimo caso, infatti, l’agevolazione si applica per un solo immobile e la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che beneficia della stessa agevolazione.
Le istruzioni avvertono, infine, che per quanto non espressamente indicato nelle stesse il contribuente può assumere direttamente pressso i comuni interessati le informazioni su ulteriori agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie impositiva.

Terreni agricoli ed aree edificabili
Com’è noto, per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola è prevista, a norma dell’art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011, l’applicazione dell’IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a)    del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino  a euro 15.500;
b)    del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c)    del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Si ricorda, inoltre, che la base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti dai predetti soggetti è determinata applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari 110, anziché 135 previsto in via generale per i terreni agricoli.
Pertanto, in tali casi, trattandosi di fattispecie di riduzione d’imposta, deve essere presentata la dichiarazione IMU. Ai fini della compilazione del modello di dichiarazione, andrà barrata la casella 14 che indica, appunto la riduzione dell’imposta per i terreni agricoli.
Per i terreni ricadenti in aree montane o di collina, ex art. 15 della legge n. 984/1977, per cui è stabilita, similmente alla disciplina ICI, l’esenzione dall’IMU, non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione in considerazione della conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle predette aree.
La dichiarazione va, inoltre, presentata se il terreno agricolo diviene edificabile, in quanto il contribuente deve dichiarare il valore dell’area. L’obbligo sussiste anche nel caso di atti modificativi dei diritti aventi ad oggetto un’area edificabile, come pure per le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, salvo che il contribuente non intenda adeguarsi, ai fini del versamento dell’imposta, al valore dell’area predeterminato dal Comune.
Si ricorda che le aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti di cui sopra (Iap e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola) sono equiparate ai terreni agricoli quando persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c.

Fabbricati rurali

Le istruzioni ministeriali precisano che per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/93, nell’ottica della semplificazione amministrativa, non è necessario presentare la dichiarazione IMU, considerato che a norma dell’art. 4, co. 2, del D.M. 26/07/2012, recante le modalità di iscrizione in catasto del requisito della ruralità dei fabbricati, “l’Agenzia del territorio rende disponibili ai Comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza”. Si ricorda che per tali fabbricati è stabilita l’aliquota dello 0,2 %, in via ordinaria, con la possibilità per i Comuni di disporre la riduzione fino allo 0,1%, a norma dell’art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011.
Parimenti l’esonero dalla presentazione della dichiarazione opera per i fabbricati iscritti al catasto terreni che dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, per le stesse ragioni per le quali i Comuni possono reperire le informazioni sulla ruralità dell’immobile dal predetto portale.
La dichiarazione non va, altresì, presentata per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’apposito elenco predisposto dall’ISTAT , per i quali è stabilita l’esenzione dall’imposta, ai sensi dell’art. art. 9, co. 8, del D. Lgs. n. 23/2011, considerata la conoscibilità del predetto elenco da parte dei Comuni.

Sanzioni e ravvedimento
In considerazione del richiamo operato dall’art. 9, c. 7, del D. Lgs n. 23/2011 all’art. 14 del D. Lgs. n. 504/92, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a)    dal 100% al 200% dell’imposta dovuta nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, con un minimo di 51 euro;
b)    dal 50% al 100%  della maggiore imposta dovuta per la dichiarazione infedele;
c)    da 51 a 258 euro, se l’omissione o l’errore riguardano elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta;
d)    da 51 a 258 euro nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro compilazione incompleta o infedele.
Anche in materia di IMU tornano applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso, qualora le violazioni non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Pertanto le sanzioni sono ridotte:
a)    ad 1/10 del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, qualora esso venga eseguito entro 30 giorni dalla violazione;
b)    ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dalla commissione delle stesse omissioni od errori. In tal caso non trova applicazione la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa in quanto per l’IMU non è stabilita la presentazione di una dichiarazione periodica;
c)    ad 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

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