Ricordiamo che l’INAIL, con la recente circolare del 31 maggio 2013, ha dato avvio alla attuazione della normativa che prevede la riduzione contributiva per l’assicurazione infortuni degli operai agricoli, ai sensi dalla Legge n. 247 del 2007, art. 1 c. 60. L’INAIL aveva precedentemente disciplinato la materia con la circolare n. 61/2012.
 
La predetta riduzione è concessa alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio:
 
a)      siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b)      abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c)      non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i. (oggi articolo 14 del D. Lgs. 81/2008).
 
            Per il corrente anno le domande, intese a godere di questo beneficio, potranno essere presentate entro il termine ultimo del 30 giugno 2013.
            Alcune considerzioni. Facciamo presente che le aziende, prima di presentare domanda, devono attentamente verificare di essere in regola con gli obblighi sulla sicurezza, anche per il fatto che è probabile che le aziende beneficiarie siano assogettate ad un controllo in materia di sicurezza.
 
            In relazione a quanto sopra richiamato, va valutata l’entità del beneficio in questione: questo non potrà infatti essere superiore al 20% dell’aliquota pagata per gli infortuni, pari al 13,2435% per le aziende ordinarie e al 4,2379% per le aziende in zona agricola svantaggiata.      E’ verisimile inoltre che il beneficio, stante la numerosità delle aziende, venga ridotto in modo sensibile, dal momento che sono stati stanziati 20 milioni di Euro per tutta l’Italia.
            Per avere un’idea dell’entità del beneficio, consideriamo ad esempio un’azienda con due operai con un imponibile retributivo di 50 mila Euro annui: in zona ordinaria il beneficio potrebbe variare da un massimo di € 1.324,35 a un minimo di € 662,17; in zona agricola svantaggiata da € 423,79 a € 211,90.