La Legge di Bilancio 2019, ai commi 513 e 514, estende dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo.

La disciplina prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA. La norma definisce inoltre le attività di “oleoturismo” che, in buona sostanza, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.