L’attività di allevamento di lumache rientra tra le attività di cui all’art. 2135 del codice civile in quanto riconducibile nella definizione di “allevamento di animali”.

Ai fini fiscali, si segnala un recente parere giuridico dell’Agenzia delle Entrate circa il corretto inquadramento della commercializzazione dei prodotti di tale attività.

A parere dell’Agenzia, essendo le lumache degli animali invertebrati appartenenti al phylum dei molluschi, la produzione di caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate rientra tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, comma 3 del codice civile e, come tale, assoggettabile al regime fiscale di cui all’art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR.