È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 aprile, il decreto del Mipaaft contenente le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e gli standard minimi per l’esercizio dell’attività enoturistica. Ricordiamo che sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP). A titolo esemplificativo sono attività enoturistiche: le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.
In base alla formulazione del decreto, le attività enoturistiche sono state formalmente riconosciute come attività connesse ai sensi dell’art.2135 del codice civile, ove svolte dall’imprenditore agricolo. Come stabilito all’art. 1 comma 503 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio), relativamente al trattamento fiscale, gli imprenditori agricoli che svolgono l’attività di enoturismo possono applicare la stessa disciplina fiscale prevista per l’agriturismo: la determinazione forfettaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25% e dell’Iva nella misura forfettaria del 50%.