Il 30 dicembre 2008, l’Agenzia del Territorio ha dato pubblicità di tre comunicati diffusi in materia di variazioni colturali e di corretto accatastamento di fabbricati. L’Agenzia ha pubblicato nella G. U. n. 303 del 30/12/08, (suppl. ord. n. 287), tre comunicati contenenti rispettivamente:
– l’elenco dei Comuni  in cui è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati al catasto;
– l’elenco dei Comuni  in cui è stata accertata la presenza di fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità;
– l’elenco dei Comuni  per i quali è stato completato l’aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni colturali) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008, agli organismi pagatori.
Gli elenchi sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla data pubblicazione in G.U., presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia all’indirizzo: www.agenziaterritorio.it

Lo stralcio della Gazzetta Ufficiale relativo ai comuni della provincia di Treviso è scaricabile >>QUI<<

Facciamo presente che sia i fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, sia quelli che non risultano dichiarati in catasto, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari dei diritti reali, entro sette mesi dalla data di pubblicazione (si v. art. 2, co. 36 del D.L. n. 262/06 conv. in L. n. 286/06). Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvederanno all’accatastamento con oneri a carico del soggetto obbligato all’adempimento.
Precisiamo inoltre che, avverso la variazione dei redditi catastali dei terreni, (variazioni colturali), possono essere presentati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. (30/12/08).
Infine, nel caso in cui i soggetti destinatari delle variazioni in commento riscontrino delle incoerenze e/o delle anomalie, gli stessi possono inviare (anche attraverso l’ufficio postale) all’ufficio provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, una specifica segnalazione, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it.