Voucher anche per le casalinghe
Il comma 12 dell’art. 7-ter ha apportato consistenti modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher) prevista dalla legge Biagi (art. 70 e ss. del d.lgs. 276/2003), estendendone ulteriormente l’ambito di applicazione .
In particolare la norma citata prevede che le prestazioni occasionali di tipo accessorio possano essere rese, nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, oltre che dai pensionati e dagli studenti con meno di 25 anni, anche dalle “casalinghe”.
La norma, tuttavia, non chiarisce espressamente cosa debba intendersi esattamente per “casalinghe”, considerato che tale categoria di soggetti sembra rivestire più un connotato sociale che giuridico.
Sarà dunque opportuno che le Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e INPS) forniscano precisazioni al riguardo. Confagricoltura rileva come una disposizione legislativa che in qualche modo circoscrive la categoria in questione è la legge 493/99, che ha introdotto l’obbligo assicurativo INAIL contro gli infortuni domestici e che definisce casalinghe (e casalinghi) “le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico”.  Questa, vista anche l’affinità di materia, potrebbe essere un utile riferimento per l’individuazione della categoria.
Ma le novità in materia di voucher non finiscono qui. La medesima legge estende infatti la possibilità di rendere prestazioni accessorie anche ad un’altra categoria di soggetti e cioè ai “percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”, ossia i disoccupati ed i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, anche in deroga. Tali soggetti, in via sperimentale e per l’anno 2009, possono rendere  prestazioni occasionali di tipo accessorio in tutti i settori produttivi (e quindi anche in agricoltura) nel limite di 3.000 euro l’anno, senza perdere i relativi trattamenti a carico dell’INPS.
Da ultimo si sottolinea che ai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti all’università o ad altro istituto scolastico è consentito rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio in qualsiasi settore produttivo (e quindi anche in agricoltura) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici. A nostro avviso questa disposizione –  che ha carattere generale – dovrebbe consentire l’utilizzo di tale categoria di soggetti (studenti con meno di 25 anni) anche  per attività agricole non stagionali.

Prestazioni di lavoro (non dipendente) estese ai cugini
Altra importante novità è stata apportata dal comma 13 dell’art.7-ter in materia di lavoro occasionale agricolo dei parenti e degli affini.
Viene estesa ai parenti ed affini fino al 4° grado (in precedenza fino al 3° grado) la possibilità di rendere prestazioni in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza che ciò configuri, in ogni caso, rapporti di lavoro autonomo o subordinato.
Per avere una migliore cognizione della portata della modifica è bene precisare che parenti di 4° grado sono, ad esempio, i cugini, finora esclusi dall’ambito di applicazione della norma (art. 74, d.lgs. 276/03).
Vale anche la pena di ricordare che per tali prestazioni non deve essere prevista la corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso spese, e che le prestazioni medesime possono essere rese in favore non solo dei coltivatori diretti, ma anche degli altri imprenditori agricoli, come chiarito a suo tempo dalle amministrazioni competenti (nota del Ministero del Lavoro n. 186 del 25.02.2005 e circ. INPS n. 91 del 22.07.2005).

Incentivi all’assunzione
Il comma 7 dell’art. 7-ter introduce una particolare forma di incentivo per l’assunzione di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.
Viene infatti previsto che ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti  assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223  del 1991, venga concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
La formulazione della norma in commento lascia dubbi circa i possibili beneficiari dell’incentivo, giacché, pur parlando genericamente di “datori di lavoro”, fa poi riferimento ad una disposizione legislativa (articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223) che riguarda esclusivamente le imprese industriali che occupano più di 15 dipendenti.
Anche su questo aspetto sarà dunque opportuno che le Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e INPS) forniscano precisazioni e modalità operative.

Agevolazioni per zone montane e svantaggiate
L’art. 8-octies ha prorogato al 31 dicembre 2009 la misura delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in zone montane e svantaggiate prevista dall’art. 01, c.2, della legge 11/3/2006, n. 81.
Come si ricorderà , tali agevolazioni – originariamente scadenti il 31 dicembre 2008 – erano già state prorogate al 31 marzo 2009 dall’art. 1-ter del d.l. n.171/2008, convertito in legge n.205/2008.
Con il provvedimento in commento le agevolazioni in questione sono state prorogate fino alla fine del 2009. Pertanto per tutto l’anno in corso la misura delle riduzioni contributive è la seguente:
o 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati;
o 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.