Si comunica che, con provvedimento n. 2012/87956 dell’11 giugno u.s., l’Agenzia delle Entrate ha individuato tra le situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo, in perdita sistemica per tre anni consecutivi, a norma dell’art. 2 comma 36-decies del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, lo svolgimento esclusivo dell’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del c.c..

Inoltre, con l’integrazione del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, prot. n. 23681, a partire dal periodo d’imposta 2012, le società che esercitano esclusivamente le attività agricole, ai sensi del suddetto articolo 2135 del c.c., e che rispettino le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola e della dizione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale), possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.

L’esclusione opera indipendentemente dal fatto che la società agricola rivesta la qualifica di IAP o abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale.

All’importante risultato si è addivenuti anche per la costante azione degli Uffici di Confagricoltura nei confronti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

Si comunica che con D.M. del 17 giugno 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011), il Ministero dell’ Economia e Finanze, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha modificato la tabella allegata al precedente D.M. del 5 agosto 2010, relativa all’elenco dei beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole connesse, di cui all’art. 32, co. 2, lett. c) del TUIR, soggette a tassazione sulla base del reddito agrario.
La nuova tabella, oltre a modificare la voce “produzione di prodotti di panetteria freschi” (ex 10.71.1 della tabella ATECOFIN 2007), limitandola alla produzione del solo pane, aggiunge altre voci riguardanti la manipolazione di prodotti derivanti da attività non previste dal D.M. del 5 agosto 2010 (es.: coltivazione di tabacco, coltivazione di piante, etc. …, v. tabella allegata).
Il nuovo decreto ha effetto a partire dal 2011.