Inoltre, con l’integrazione del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.02.2008, prot. n. 23681, a partire dal periodo d’imposta 2012, le società che esercitano esclusivamente le attività agricole, ai sensi del suddetto articolo 2135 del c.c., e che rispettino le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 (indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola e della dizione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale), possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza dover presentare apposita istanza di interpello disapplicativo.
L’esclusione opera indipendentemente dal fatto che la società agricola rivesta la qualifica di IAP o abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale.
All’importante risultato si è addivenuti anche per la costante azione degli Uffici di Confagricoltura nei confronti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.