II decreto 185/2008, aII’art. 3, comma 9, stabilisce che:
a) la compensazione è riconosciuta alle forniture di gas naturale;
b) la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento;
c) per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al Comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
d) l’Autorità per l’energia e il gas, stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio;
e) alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione sono destinate parte delle risorse individuate dall’art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07;
f) nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse previste nel decreto stesso, l’Autorità istituisce una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico;
Chi ha diritto al bonus gas
Hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale (e di energia elettrica) tutti i clienti domestici (di qualsiasi nazionalità), intestatari di una fornitura nell’abitazione di residenza (anche attraverso la gestione condominiale) alle seguenti condizioni:
a. ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro (art. 2, comma 4, DI 28.2.2008),
oppure, in alternativa, ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro in presenza di 4 o più figli a carico fiscale (art. 3, comma 9/bis DL 185/2008).
L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliareimmobiliare e del numero di componenti della famiglia.
b. la residenza anagrafica del cliente finale domestico deve corrispondere alla localizzazione del punto di riconsegna (individuale o condominiale) relativamente al quale è richiesto il bonus (allegato A art. 4, Deliberazione ARG/gas 88/2009 e successive integrazioni);
c. il nominativo e il codice fiscale presenti sul contratto di fornitura per il quale si richiede il bonus, devono corrispondere a quelli del soggetto che effettua la richiesta di compensazione (allegato A art. 4, Deliberazione ARG/elt 117/2008). Deroga a questo principio la fornitura centralizzata per i condomini.
La richiesta del bonus gas
Ai sensi del già citato art. 3, comma 9 del DL 185/2008 il bonus gas spetta "a decorrere dal 1° gennaio 2009". La domanda va presentata al comune di residenza. Ai fini dell’accesso alla compensazione il cliente finale domestico presenta, apposita richiesta al proprio comune di residenza fornendo tutte le informazioni e le certificazioni previste. Occorre quindi compilare il modello di richiesta appositamente predisposto dall’Autorità per l’energia e il gas nel quale vanno indicati gli elementi identificativi della fornitura. I modelli da utilizzare sono di tre tipi:
> modello A_GAS: istanza per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale – FORNITURA INDIVIDUALE
> modello B_GAS: istanza per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale FORNITURA INDIVIDUALE + CENTRALIZZATA
> modello C_GAS: istanza per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale – FORNITURA CENTRALIZZATA
La retroattività dipende dal possesso di un’ISEE valida,  e,  in conformità a quanto previsto per il bonus energia, si ritiene che possa essere considerato valido lo schema di seguito riportato. Per le domande presentate dopo il 30 aprile 2010, si perderà quindi il diritto al Bonus retroattivo (2009) ma si potra comunque, in ogni momento, fare la richiesta del bonus per i dodici mesi successivi alla definizione della domanda.
Come avviene la compensazione sulla fattura del gas
Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette (si tratta quindi delle forniture individuali).
Per i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario (si tratta quindi degli impianti centralizzati nei condomini). II soggetto che deve beneficiare del bonus può, all’atto della compilazione della domanda indicare un altro soggetto incaricato a riscuotere il bonifico, in questo caso la riscossione può avvenire solo a cura di quest’ultimo.
Va comunque evidenziata la seguente indicazione presente sul sito: "Per le domande che saranno presentate entro il 30 aprile 2010, la quota retroattiva del Bonus sarà erogata da Poste Italiane in un’unica soluzione tramite bonifico domiciliato."

Per informazioni potete contattare la Dott.ssa Nadia Castellan dell’ufficio CAF di Confagricoltura Treviso
al numero 0422-580170