Come ogni anno, entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari, contributi previdenziali IVS e gestione separata INPS.

A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due diverse modalità di determinazione dell’acconto:

–  per i soggetti NO ISA, la prima rata è pari al 40% e la seconda al 60%

–  per i soggetti ISA, le due rate sono pari al 50% ciascuna.

In entrambi in casi, il termine di riferimento è la differenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2020.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

 

Acconto Irpef 4034
Acconto Irap 3813
Imposta sostitutiva regime dei minimi 1794
Imposta sostitutiva regime forfetario 1791
Acconto cedolare secca 1841

 

Per il versamento, si potranno utilizzare eventuali crediti di imposta in compensazione, considerando che:

  • oltre l’importo annuo di € 5.000 di utilizzo in compensazione è necessario che la relativa dichiarazione sia munita del visto di conformità;
  • sia i soggetti titolari di partita IVA che i privati hanno l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24;
  • non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

Come di consueto, in caso di mancato o insufficiente versamento degli acconti è possibile sanare la violazione con il ravvedimento operoso, che consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, con l’aggiunta di interessi e sanzione ridotta.