Si avvicina la scadenza del 28 febbraio per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2022, per i soggetti che svolgono operazioni esenti o non imponibili (DICHIARAZIONI DI INTENTO/FATTORIA DIDATTICA/REGIME FORFETTARIO)

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. Il codice tributo da utilizzare è 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre, anno di riferimento 2022.

Si ricorda che, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 122/2022, è stato incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Di seguito le nuove tempistiche di versamento dell’imposta di bollo dal 1° gennaio 2023:

  • Entro il 31 maggio: Imposta di bollo I trimestre superiore a 5.000 Euro
  • Entro il 30 settembre: Imposta di bollo II trimestre e Imposta di bollo I trimestre se inferiore a 5.000 Euro
  • Entro il 30 novembre: Imposta di bollo III trimestre e imposta di bollo I e II trimestre se inferiore a 5.000 Euro
  • Entro il 29 febbraio 2024: Imposta di bollo IV trimestre

I codici tributo da utilizzare sono:

  • “2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.