Con la conversione in legge dei D.L. n. 69/2013 e n. 76/2013 nelle leggi n. 98 e 99 sono state introdotte ulteriori novità in materia fiscale; riportiamo di seguito le novità di maggior rilievo
a)    Posticipazione dell’aumento IVA
Con l’art. 11 della Legge 99/2013 viene posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 l’aumento dell’IVA dal 21% al 22% già previsto dall’art. 40 del D.L. 98/2011;
b)    Semplificazioni per le comunicazioni telematiche dei soggetti IVA – Art. 50-bis, D.L. n. 69/2013 
A valere dal 01/01/2015, i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare quotidianamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di vendita, nonché dei corrispettivi relativi ad operazioni non soggette a fatturazione.
In tal caso non si è soggetti ad una serie di adempimenti tra cui:
–    l’invio delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ex art. 21 del D.L. 78/2010;
–    l’invio dell’elenco black list;
–    la responsabilità solidale per le ritenute sul lavoro dipendente ;
–    l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria;
–    gli obblighi in materia di acquisti in sospensione d’imposta da parte degli esportatori abituali.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno emanate le relative disposizioni di attuazione.
c)    Ampliamento dell’assistenza fiscale modello 730, art. 51-bis, D.L. n. 69/2013
E’ prevista la possibilità per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, colf, badanti, ecc) di adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 a partire dal 2014. Per gli stessi soggetti che per il periodo d’imposta 2012 hanno maturato una posizione creditoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la dichiarazione modello 730 può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013. Al rimborso del credito provvederà la stessa Amministrazione finanziaria.
d)    Elevazione della misura degli acconti IRPEF/IRES/IRAP
L’art.11, commi 18-21 del D.L. 76/2013, dispone gli aumenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, della misura dell’acconto dell’IRPEF dal 99 al 100%, e della misura dell’acconto IRES dal 100 al 101%. Gli incrementi producono effetti sulla seconda o unica rata di acconto per cui, il versamento, andrà effettuato in misura pari alla differenza tra l’acconto definitivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Le stesse disposizioni valgono anche ai fini IRAP.
Infine, per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, la seconda o unica rata di acconto è trattenuta direttamente dai sostituti d’imposta tenendo conto del predetto aumento.

Con l’art. 1 della legge n. 220/2010 (ex finanziaria 2011), sono state introdotte alcune misure in materia fiscale di cui si illustrano quelle di maggior interesse.

Modifiche in materia di accertamento e di applicazione di sanzioni ridotte (commi da 17 a 22)
Sono state introdotte alcune  modifiche in tema di controllo formale delle dichiarazioni e di accertamento parziale ex artt. 41 bis del D.P.R. 600/72 e 54, comma 4 D.P.R. 633/72. In breve, l’accertamento parziale potrà ora basarsi anche su inviti a comparire o a produrre atti e documenti oltre che sulla base di  segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche.
Viene modificata la misura delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente in materia di chiusura delle liti fiscali e di ravvedimento operoso, a decorrere dal 1 febbraio p. v.
In particolare, le sanzioni ridotte sono stabilite nel modo seguente:  

 
Precedente sanzione
Nuova sanzione
Accertamento con adesione 
(D.lgs. n. 218/97 artt. 2 e 3)
1/4 del minimo
1/3 del minimo
Ravvedimento operoso
(D.lgs. n. 472/97 art.13)
1/12 del minimo
(entro 30 giorni)
1/10 del minimo
(entro 1 anno)
1/10 del minimo
(entro 30 giorni)
1/8 del minimo
(entro 1 anno)
Adesione agli inviti al contraddittorio e P.V.C.
(D.lgs. n. 218/97 artt. 5 e 5 bis)
1/8 del minimo
1/6 del minimo
Definizione sanzioni
(D.lgs. n. 472/97artt. 16 e 17)
1/4 irrogato
1/3 irrogato
Acquiescenza all’accertamento
(D.lgs. n. 218/97 art. 15)
1/4 irrogato
1/3 irrogato
Conciliazione giudiziale
(D.lgs. n. 546/92 art. 48)
1/3 sanzioni
40% sanzioni

Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo (comma 25)
È previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che nel corso del 2011 sostengono costi per attività di ricerca e sviluppo avvalendosi di Enti pubblici di ricerca o Università. La misura del credito, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP, e dei possibili soggetti beneficiari, saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e dello sviluppo Economico.

Agevolazione per la piccola proprietà contadina (comma 41)
Con nota 864 del 7 dicembre 2010, l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del D. L. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010 (ex agevolazione PPC),  in scadenza al 31.12.2010, viene stabilita in via definitiva. Si ricorda che il beneficio previsto, consistente nell’applicazione dell’imposta catastale dell’1% e delle imposte ipotecarie e di registro in misura fissa, riguarda l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) e dei coltivatori diretti iscritti nelle relative gestioni previdenziali.

Detassazione dei “premi di produttività” (comma 47)
È prorogata al 31.12.2011 l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate per i c.d. “premi di produttività”.
L’importo massimo complessivo su cui applicare l’agevolazione è pari a 6.000 euro, mentre la soglia limite del reddito per i dipendenti del settore privato non deve superare i 40.000 euro nel corso del 2010.

Detrazione del 55% per le spese energetiche (comma 48)
È prorogata al 2011 la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, della finanziaria 2007, con fruizione del beneficio in 10 rate annuali, anziché in 5. Nel caso di prosecuzione dei lavori nel 2011, di opere iniziate nel 2010, le spese i cui pagamenti sono effettuati con bonifici nel 2011 sono detraibili in 10 quote annuali. Vale, pertanto, il principio di cassa indipendentemente dalla data della fattura. Per le spese energetiche sostenute dalle imprese si applica, invece, il criterio di competenza per cui si deve guardare il momento della consegna o spedizione ovvero, per i servizi, il momento di ultimazione della prestazione. Resta fermo l’obbligo di inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate per gli interventi che proseguono per più periodi d’imposta.

Detrazione per carichi di famiglia per non residenti (comma 54)
È prorogata anche al 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dalla legge Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si ricorda che la detrazione spetta per i familiari a carico,  con reddito complessivo non   superiore  a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti all’estero, a condizione che il soggetto interessato non goda nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale e che attesti il sussistere delle predette condizioni con apposita documentazione.