a) Posticipazione dell’aumento IVA
Con l’art. 11 della Legge 99/2013 viene posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 l’aumento dell’IVA dal 21% al 22% già previsto dall’art. 40 del D.L. 98/2011;
b) Semplificazioni per le comunicazioni telematiche dei soggetti IVA – Art. 50-bis, D.L. n. 69/2013
A valere dal 01/01/2015, i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare quotidianamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di vendita, nonché dei corrispettivi relativi ad operazioni non soggette a fatturazione.
In tal caso non si è soggetti ad una serie di adempimenti tra cui:
– l’invio delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ex art. 21 del D.L. 78/2010;
– l’invio dell’elenco black list;
– la responsabilità solidale per le ritenute sul lavoro dipendente ;
– l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria;
– gli obblighi in materia di acquisti in sospensione d’imposta da parte degli esportatori abituali.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno emanate le relative disposizioni di attuazione.
c) Ampliamento dell’assistenza fiscale modello 730, art. 51-bis, D.L. n. 69/2013
E’ prevista la possibilità per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, colf, badanti, ecc) di adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 a partire dal 2014. Per gli stessi soggetti che per il periodo d’imposta 2012 hanno maturato una posizione creditoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la dichiarazione modello 730 può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013. Al rimborso del credito provvederà la stessa Amministrazione finanziaria.
d) Elevazione della misura degli acconti IRPEF/IRES/IRAP
L’art.11, commi 18-21 del D.L. 76/2013, dispone gli aumenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, della misura dell’acconto dell’IRPEF dal 99 al 100%, e della misura dell’acconto IRES dal 100 al 101%. Gli incrementi producono effetti sulla seconda o unica rata di acconto per cui, il versamento, andrà effettuato in misura pari alla differenza tra l’acconto definitivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Le stesse disposizioni valgono anche ai fini IRAP.
Infine, per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, la seconda o unica rata di acconto è trattenuta direttamente dai sostituti d’imposta tenendo conto del predetto aumento.