La legge n. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto del FARE) ha introdotto importanti semplificazioni in materia di vendita diretta, da parte degli imprenditori agricoli, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
Riportiamo, qui di seguito, il testo dell’art. 4 del dlgs. n. 228/2001, quale risulta a seguito delle modifiche contenute nell’art. 30-bis della legge n. 98/2013.
Le modifiche sono riportate in grassetto.

Art. 4 – esercizio dell’attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel registro delle imprese di cui all’art.  8  della  legge  29  dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in   misura prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le   disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita’.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in  forma  itinerante  e’ soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e puo’ essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio della  medesima  comunicazione.  ((Per  la   vendita   al   dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonche’ per la vendita  esercitata  in  occasione  di  sagre,  fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o  politico  o  di promozione  dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e’  richiesta  la comunicazione di inizio attivita’)).
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita’  del  richiedente,  dell’iscrizione  nel  registro  delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la  vendita  e delle modalita’ con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il commercio elettronico.
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e’ indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  ((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico  puo’ essere iniziata  contestualmente  all’invio  della  comunicazione  al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione)).
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita’ di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
  6. Non  possono  esercitare  l’attivita’  di  vendita  diretta  gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa’  di  persone  e  le persone  giuridiche   i   cui   amministratori   abbiano   riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa’, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in materia di igiene e sanita’  o  di  frode  nella  preparazione  degli alimenti  nel  quinquennio   precedente   all’inizio   dell’esercizio dell’attivita’. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata   dal   presente   decreto legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita’  a  quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto legislativo n. 114 del 1998.
  8. Qualora l’ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell’anno  solare precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli   imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa’, si  applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
  ((8-bis. In conformita’ a  quanto  previsto  dall’articolo  34  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell’ambito  dell’esercizio della vendita diretta e’ consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi   nella disponibilita’  dell’imprenditore  agricolo,  con  l’esclusione   del servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l’osservanza  delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).
  ((8-ter. L’attivita’ di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e puo’ esercitarsi  su  tutto  il territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio’ destinati)).