Con la legge di bilancio per il 2022 sono state modificate le aliquote IRPEF, la detrazione per i redditi da lavoro e da pensioni e il cd. bonus di 100 euro.

Le nuove disposizioni prevedono i seguenti scaglioni di reddito e aliquote IRPEF progressive:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

In concreto è stata disposta la soppressione dell’aliquota del 41%, la seconda aliquota viene abbassata dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35%, per i redditi fino a 50.000 euro, (precedentemente si applicava l’aliquota del 38 per cento per i redditi fino a 55.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento (precedentemente

la stessa aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).

Per quanto riguarda le detrazioni per tipologia di reddito, si stabilisce una rimodulazione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, per i redditi da pensione e da lavoro autonomo e per altri redditi.

La legge interviene anche in materia di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro). In particolare, è disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus; tuttavia il bonus è, comunque, riconosciuto anche se il reddito è compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni spettanti per: carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari, per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, siano di ammontare superiore all’imposta lorda. Il trattamento è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda.