Come noto l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 ammette in deduzione nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”.
Successivamente l’art. 1, c. 266 e seguenti della legge n. 296/2006, ha novellato l’art. 11 del decreto legislativo n. 446/97 riconoscendo la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP:
· l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta;
· un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.
A tale riguardo l’Ufficio Fiscale Confederale, con apposite circolari, nel riepilogare i criteri per la corretta applicazione agli imprenditori agricoli dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ha ricordato e precisato, tra le altre cose, che per la deducibilità si applica il criterio di cassa, in relazione alla data del pagamento dei contributi (cfr. circolare ministeriale n. 141/98).
Resta inteso che il criterio di deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo il principio di cassa, si applica ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti tornano applicabili i criteri ordinari (principio di competenza).
Alla luce di quanto sopra, per la corretta determinazione dei contributi ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP, occorre distinguere a seconda che si tratti di:
· lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori autonomi;
· lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
E LAVORATORI AUTONOMI
Secondo le disposizioni di legge che regolano la materia e le istruzioni delle Amministrazioni competenti, rientrano tra gli importi deducibili i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, corrisposti nel corso del 2010:
- dai datori di lavoro per i propri dipendenti, siano essi operai (il contributo infortuni va versato all’INPS) e siano essi impiegati e dirigenti (il contributo infortuni va versato all’ENPAIA);
- dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti) per se stessi e per le unità attive del proprio nucleo familiare (il contributo infortuni va versato all’INPS). Si ricorda al proposito che gli IAP (già IATP) non sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni.
Poiché i lavoratori autonomi agricoli ed i datori di lavoro agricolo che occupano operai corrispondono il contributo infortuni non direttamente all’INAIL, bensì all’INPS insieme a tutti gli altri contributi agricoli unificati, si rende necessario individuare nel coacervo dei contributi obbligatori versati quelli destinati all’assicurazione contro gli infortuni.
A tal riguardo si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune tabelle finalizzate a rendere più agevole la individuazione del contributo infortuni, nonché delle rate scadute nel 2010 ed interessate alla deducibilità.
Operai agricoli
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aliquota infortuni 2009
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scadenza
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competenza
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norm. (%)
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svant. (%)
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mont. (%)
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16/03/2010
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3° Trim. 2009
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13,2435
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4,2379
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3,310875
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16/06/2010
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4° Trim. 2009*
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13,2435
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4,2379
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3,310875
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aliquota infortuni 2010
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scadenza
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competenza
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norm. (%)
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svant. (%)
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mont. (%)
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16/09/2010
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1° Trim. 2010
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13,2435
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4,2379
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3,310875
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16/12/2010
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2° Trim. 2010
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13,2435
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4,2379
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3,310875
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* Unitamente alla IV rata 2009, scaduta il 16/06/2010, è stato posto in riscossione anche il contributo addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni 2006-2007-2008 ai sensi del DM 21/04/2009 (cfr. ns. circ. n. 13447 del 4/09/2009). L’addizionale è pari al 3,43% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2006, al 3,03% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2007 e al 2,42% dei contributi assicurativi dovuti per l’anno 2008. L’importo dell’addizionale da ammettere in deduzione è rinvenibile nell’avviso di pagamento allegato al modello F24 alla riga 15 denominata “recupero INAIL danno biologico anni 2006, 2007 e 2008” (cfr. circ. INPS n. 75 del 16/06.2010).
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
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CONTRIBUTO CAPITARIO 2009
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scadenza
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competenza
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norm. (€)
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mont. e svant. (€)
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16/01/2010
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4° Rata 2009
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192,12
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133,04
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CONTRIBUTO CAPITARIO 2010
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scadenza
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competenza
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norm. (€)
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mont. e svant. (€)
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16/07/2010
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1° Rata 2010*
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192,12
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133,04
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16/09/2010
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2° Rata 2010*
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192,12
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133,04
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16/11/2010
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3° Rata 2010*
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192,12
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133,04
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Totale (€)
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768,50
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532,18
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* Unitamente alle rate di competenza del 2010, scadute il 16/07/2010, il 16/09/2010 e il 16/11/2010, è stato posto in riscossione anche il contributo addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per gli anni 2006-2007-2008 ai sensi del DM 21/04/2009 (cfr. ns. circ. n. 13447 del 4/09/2009). Per i coltivatori diretti operanti in zone normali l’addizionale è pari a € 26,36 per l’anno 2006, a € 23,29 per l’anno 2007 e a € 18,60 per l’anno 2008; per i coltivatori diretti operanti nelle zone agevolate l’addizionale è pari a € 18,25 per l’anno 2006, a € 16,13 per l’anno 2007 e a € 12,88 per l’anno 2008 (cfr. circ. INPS n. 65 del 17/05/2010). L’importo dell’addizionale da ammettere in deduzione per gli anni 2006, 2007 e 2008 deve essere aggiunto ai valori indicati in tabella, debitamente riproporzionato alle tre rate in scadenza nel 2010 (3/4 dell’importo annuale).
Per gli impiegati e dirigenti agricoli i datori di lavoro possono dedurre i contributi versati obbligatoriamente all’ENPAIA nel 2010 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la cui aliquota – per la quota a carico dell’azienda – e’ fissata nelle seguenti misure:
Impiegati: 0,50 %
Dirigenti: 1,00 %
LAVORATORI DIPENDENTI
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Come ricordato la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, commi 266 e seguenti) ha operato una riduzione del cosiddetto cuneo fiscale a carico del datore di lavoro introducendo ulteriori deduzioni IRAP rispetto a quelle già vigenti e contemplate nell’art. 11 del decreto legislativo n.446/97.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, i soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP hanno la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP:
- l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta (precedentemente erano deducibili solo i contributi antinfortunistici);
- un importo pari a 4.600 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Tale deduzione può essere fruita nei limiti della regola del de minimis e deve essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Nel caso di contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato (per tutte le tipologie previste dalla legge, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto), deve comunque essere ridotta in misura proporzionale.
È necessario sottolineare che le deduzioni sopra indicate:
non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
sono alternative rispetto a quelle previste dal d.lgs. 447/1997 all’art. 11, c.1, lettera a), n. 5 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo), all’art. 11, c.1, 4-bis.1, così come modificato dall’art.1, comma 50, lett. f della Legge n. 244/2007 (deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000), all’art. 11, c.1, 4-quater, quinquies e sexies (deducibilità del costo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale).