L’Agenzia delle Entrate si è espressa, con le Riposte ad interpello n. 312/2023 e 313/2023 dell’08 maggio scorso, sull’aliquota applicabile alle cessioni di succhi a base di purea di frutta, negando l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%. Questi prodotti sono quindi soggetti all’aliquota ordinaria del 22%.
Per l’individuazione della corretta aliquota da applicare alle cessioni di beni indicati nella Tabella A, parte III del D.P.R. 633/72 è necessario il preliminare accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane.
I prodotti oggetto della richiesta sono:
– succo ottenuto dalla miscela, non fermentata, di purea di frutta e di succhi di frutta e di ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati.
– succo composto da più frutti con vitamine D e C prodotto solo con puree e succhi ricavati dalla spremitura di alcuni frutti, senza impiegare concentrati ricostituiti o subire processi di fermentazione.
Secondo il parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane nessuno dei due prodotti è in possesso delle caratteristiche riconducibili alla voce NC 2008 della tariffa doganale, ma vanno invece inquadrati nella sottovoce NC 2009 90 e la loro cessione è quindi soggetta ad iva ordinaria del 22%.