Si precisa che con circolare n. 5 del 17/02/10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, c.d. elenchi Intrast, tenendo conto delle modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE.
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria, prendendo atto che la predetta Direttiva 2006/112/CE è stata modificata a partire dal 1° gennaio c.a. dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, ha precisato che, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento, i contribuenti, i quali potrebbero incorrere in errori, nella compilazione degli elenchi, non saranno sanzionati.
A tal proposito, si ricorda che le Direttive da ultimo richiamate, modificando gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/Ce, hanno recato significative variazioni agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, in ordine al contenuto e alle relative modalità di invio.
Infatti, le nuove norme prevedono:
– l’estensione dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat, anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell’imposta;
– la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni, e di esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
Tuttavia, come già ribadito, proprio in quanto ad oggi la normativa di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata, l’Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della L. n. 212/2000), ha precisato che: “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…”.
Ne deriva, pertanto, che nessuna sanzione sarà applicata dall’Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che le stesse siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.