L’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito articolo 32-bis), ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa, cd. “cash accounting”, di cui all’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE
del 13 luglio 2010.
Tale regime prevede che “.. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.” Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Il “cash accounting” di cui all’articolo 32-bis entra in vigore, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il 1° dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.
La regola generale che presiede al sistema di liquidazione dell’IVA per cassa consiste nell’evitare di far anticipare il versamento dell’imposta prima che sia stato incassato il corrispettivo. Più precisamente, l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti a loro volta soggetti passivi IVA, diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che lo stesso cessionario o committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Nel qual caso, l’esigibilità dell’imposta deve ritenersi sospesa fino all’effettivo incasso del corrispettivo. Va, comunque, tenuto presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione.
Correlativamente, è disposto, per coloro che optino per il regime in esame, che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile.
La detrazione, inoltre, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/72 può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto.
E’ fatto salvo, comunque, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, secondo la regola generale del momento di effettuazione dell’operazione per i cessionari o committenti (clienti) dei soggetti optano per il sistema dell’IVA per cassa.

Ambito di applicazione e operatività del regime
La disciplina in esame non si applica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate :
a) nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA. Sul punto, la circolare n. 44/E, chiarisce che il regime di IVA per cassa, per effetto dall’art. 2 del suddetto D.M. dell’11/10/2012, non è applicabile “in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole peculiari”, con ciò precisando che non possono accedere al regime in parola le imprese agricole che applicano i regimi speciali dell’IVA in agricoltura ex art. 34 del DPR n. 633/72, per le attività connesse ex art. 34-bis e per l’agriturismo ex. Art. 5, c. 2, L. n. 413/91.Tuttavia, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in regime ordinario IVA da soggetti che applicano, previa separazione delle attività ex. Art. 36 del DPR n. 633/72, sia regimi speciali che, appunto, il regime ordinario;
b) nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni. Sono esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali anche se i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale;
c) nei confronti dello Stato ed altri pubblici, a norma dell’art. 6. c. 5 del DPR n. 633/72, in quanto è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione;
d) nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile. C.d. reverse charge, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio;
e) per le cessioni intracomunitarie e per le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali);
f) per quanto riguarda le operazioni passive,  in relazione gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile e per gli acquisti intracomunitari o importazioni di beni;
L’opzione per il sistema dell’IVA di cassa non riguarda le singole operazioni, ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente. Pertanto, il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo opera per tutti gli acquisti realizzati anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, salvo che quest’ultime e i relativi acquisti siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/72. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta è computata nella liquidazione periodica di riferimento limitatamente al corrispettivo incassato.
In ordine al requisito del volume d’affari non superiore a due milioni di euro, è specificato che devono essere computate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime.
Il superamento del limite dei due milioni di euro di volume d’affari comporta la cessazione del regime dell’IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. In tal caso, nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre va conteggiata a debito l’ammontare dell’IVA non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa, non più spettante, mentre, a partire dalla stessa liquidazione, può essere detratta l’IVA sugli acquisti effettuati, ma non ancora pagati.

Adempimenti ed esercizio dell’opzione
Per l’opzione o la revoca del regime in parola vale la regola del comportamento concludente del contribuente. Le stesse dovranno essere comunicate nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata. Coloro che intendano avvalersi del nuovo sistema sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
L’ opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio della stessa attività. Per l’anno 2012, primo anno di applicazione del regime, l’opzione è  comunicata con la dichiarazione IVA relativa al 2012, ed ha effetto, come già detto,  per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. La scelta  vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che ne comportano la cessazione. Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 si considera primo anno di applicazione del nuovo regime.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012. L’omessa indicazione costituisce violazione di natura formale.

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