Con il decreto ministeriale 19/11/2008, sono state introdotte le categorie delle spese qualificate di rappresentanza il cui regime è disciplinato dall’art. 1, comma 33 della L. n. 244/07, con effetto dal 1° gennaio 2008.
Si ricorda che nel previgente regime, le stesse erano deducibili nel limite di un terzo del loro ammontare, in quote costanti per cinque esercizi a partire da quello di sostenimento.
Per effetto della modifica, le spese di rappresentanza divengono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di congruità ed inerenza, di cui all’art. 108, comma 2, del Tuir, così come definiti dal predetto decreto.

Spese di rappresentanza
Sono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del predetto DM 19.11.2008, si considerano spese di rappresentanza:
• le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose.;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
• ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza precedentemente indicati (categoria residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nei punti precedenti, ma che, comunque, si qualifichi per essere idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all’impresa benefici in termini promozionali o relazionali: sull’argomento si v. la relazione al D.M.19.11.2008, n. 8), lett. e) che cita, tra gli esempi, l’esigenza  di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti di organizzazioni  private  quali  le associazioni di categoria, sindacali,  etc.)
Si precisa che tale elencazione riveste carattere meramente esemplificativo; così è qualificabile spesa di rappresentanza ogni ulteriore costo in possesso dei requisiti suindicati.


Spese non qualificabili di rappresentanza
Non costituiscono spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:
• mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
• visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
Non sono altresì considerate spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle predette spese è tuttavia subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
Poiché non costituiscono spese di rappresentanza, tali oneri sono deducibili in base alle disposizioni generali dettate dal Tuir.


Beni di valore unitario non superiore  a  50 euro
Sono interamente  “deducibili  le  spese  relative  a  beni  distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro” di cui all’art.  108,  comma 2, del Tuir).


Limiti di deducibilità
L’art. 1, comma. 2 del DM 19.11.2008, individua il parametro atto a misurare la congruità delle spese di rappresentanza.
In particolare, le spese di rappresentanza sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:
• all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino 10 milioni di euro;
• allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Si ricorda, tuttavia, che l’art. 83, comma 28 quater, lett. a) del D.L. n. 112/2008, convertito in  L.133/08, ha introdotto il limite alla deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione,  quando rientrano nel novero delle spese di rappresentanza, al 75%.