Con circolare n. 15/E del 15.04.2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo “split payment” non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell’imposta, come le imprese agricole che applicano il regime speciale ex art. 34, il regime forfettario ex art. 34-bis del DPR n. 633/72 e gli agrituirismi in regime forfettario

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo sistema di pagamento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, a norma del nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72.
In breve, in base alle nuove disposizioni, l’IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore non dovrà essere più pagata a quest’ultimo, ma attraverso la “scissione del pagamento” (split payment) andrà versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali quest’ultime non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime del “reverse charge”.
Il meccanismo dello “split payment” non trova, inoltre, applicazione per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte sia a titolo d’imposta che di acconto, come nel caso delle prestazioni fornite da professionisti.

Così come per le nuove ipotesi di reverse charge, anche per lo “split payment” sono arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che con circolare n. 15 del 13.04.2014 ha precisato che lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscono di regimi forfettari di determinazione dell’imposta, ricomprendendo, ad esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72.