Dal  1° gennaio 2011, entra in vigore l’obbligo per tutti gli operatori che spediscono prodotti in sospensione di accisa di utilizzare solo ed esclusivamente il documento elettronico (e-DA) che  sostituisce  il documento cartaceo oggi in uso per i trasferimenti dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo in ambito europeo.
In prossimità della data indicata, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione  Prot. N. 158235/RU (fai click QUI per scaricare l’allegato)  con cui richiama le procedure necessarie per l’emissione del eAD.
Si evidenzia, in merito, l’art. 3 inerente gli obblighi degli speditori e l’art. 9 relativo alle procedure di riserva.
Il produttore potrà presentare la bozza di e-AD al sistema informatizzato a partire dal settimo giorno precedente la spedizione del vino;  a seguito della convalida della bozza di e-AD e dell’attribuzione dell’ARC (codice di riferimento amministrativo) da parte del sistema informatizzato, il produttore fornirà  al trasportatore del vino la copia stampata dell’e-AD riportante il codice ARC.
Si ricorda che per ogni trasferimento il produttore è tenuto ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l’ARC ovvero, in caso di utilizzo della procedura di riserva, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al destinatario. Nel testo della determinazione sono altresì indicate le procedure per l’annullamento dell’eAD, del cambiamento di destinazione e per gli eventuali rifiuti della merce.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulle procedure di riserva. E’ presumibile, infatti, che nei primi giorni non tutte le aziende saranno in grado di adempiere correttamente alle previsioni dell’EMCS. L’Agenzia delle Dogane ha individuato delle specifiche procedure da attuarsi nel caso in cui il sistema informatizzato dell’Agenzia o del produttore risulti indisponibile. In tal caso il produttore che intende spedire il vino, prima che inizi la circolazione stessa, comunica all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente (a mano, via fax o per e-mail) l’esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello allegato alla determinazione. Al momento della spedizione, il produttore emette un documento cartaceo contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di e-AD.
Non appena il sistema informatizzato sarà disponibile, il produttore comunicherà all’Ufficio delle Dogane il ripristino del sistema utilizzando il secondo modello  allegato e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell’ARC, in sostituzione del documento cartaceo. La circolazione prosegue comunque con la scorta dell’esemplare del documento cartaceo consegnato al trasportatore.