circolazione-vino2Il Mipaaf ha emanato un Decreto Dirigenziale  con le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013.
Il decreto definisce le regole di attuazione per convalidare i documenti cartacei tramite PEC. Per i documenti da convalidare tramite tale sistema non è obbligatoria la timbratura preventiva né l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata.La nuova modalità è un opzione per l’azienda che si aggiunge a quelle esistenti, sono mantenute le modalità di convalida previste nel Decreto 2 luglio 2013.

E’ stato pubblicato sul sito Internet del MIPAAF – www.politicheagricole.gov.it – alla sezione Controlli – Ispettorato centrale repressione frodi, il decreto del Capo dell’ICQRF, Decreto n. 1021 del 17 giugno 2014, recante: “Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013”.
Il decreto definisce le regole di attuazione per convalidare i documenti cartacei tramite PEC. Per i documenti da convalidare tramite tale sistema non è obbligatoria la timbratura preventiva né l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata.
Si evidenzia che la nuova modalità è un opzione per l’azienda che si aggiunge a quelle esistenti mentre si ribadisce che sono comunque  mantenute le modalità di convalida previste nel Decreto 2 luglio 2013 ( ovvero presso il Comune e con microfilmatrice).
In sintesi, le operazioni necessarie per la convalida del documento MVV mediante PEC sono le seguenti:

  • creazione del messaggio per la richiesta di convalida del modello MVV tramite PEC. In allegato al Decreto sono riportati degli esempi di messaggio;
  • spedizione del messaggio tramite la propria cassetta di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione (gli indirizzi da utilizzare sono esclusivamente quelli riportati nell’ allegato al Decreto);
  • ricezione del messaggio di avvenuta consegna dell’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo di spedizione;
  • spunta/trascrizione nella casella 18 dell’MVV della dicitura “Convalida: ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino; Vedasi messaggio P.E.C. sul retro”;
  • apposizione sul retro del modello MVV del testo presente nel messaggio di avvenuta consegna;
  • apposizione nella casella 18 dell’MVV della data del messaggio di notifica e la firma del responsabile legale o di un suo delegato.

In allegato al Decreto sono riportate le istruzioni per la convalida, le caselle PEC degli uffici territoriali dell’ICQRF, i codici univoci per la PEC, le note sul formato elettronico da utilizzare per la creazione del modello MVV, le note per la scansione del documento MVV cartaceo da inviare tramite PEC ed infine gli esempi per tutte le procedure suindicate.
Si ricorda che il  decreto entrerà in vigore dal 1 settembre 2014.