Con l’approvazione della Legge di stabilità per il 2013 sono state introdotte numerose disposizioni di carattere fiscale che spaziano dall’aumento della rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari, alla proroga di due anni della determinazione del reddito su base catastale per le società agricole (Srl, Snc e Sas), all’entrata in vigore del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares).
Si forniscono, di seguito, i primi chiarimenti riguardanti le disposizioni di maggior interesse per il settore agricolo, anche con riferimento al Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. Decreto crescita) che ha previsto altre misure che impattano sulla normativa fiscale agricola.
Rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari – art. 1, co. 512
E’ disposta, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, un’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario sull’importo che risulta dalla rivalutazione già ad operare, ai sensi dell’art. 3, co. 50, della L. n. 662/96 (80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari). La misura della rivalutazione è pari al 15%, che si riduce al 5% per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, molto probabilmente mutuato dalla definizione contenuta nel’art. 13, co. 5, del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione del moltiplicatore da 135 a 105 ai fini IMU, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno (non essendo titolare d un diritto reale) ha, comunque, la conduzione del fondo. Sul punto, in considerazione della ratio della disposizione, si ritiene che la formulazione della norma derivi da una svista del legislatore, considerati i diversi presupposti che sottendono le normative dell’IMU e delle imposte sui redditi, per cui Confagricoltura si è attivata nelle sedi competenti per ottenere gli opportuni chiarimenti.
La norma prevede, altresì, che ai fini della determinazione dell’acconto per l’anno 2013, si deve tener conto del valore dei redditi dominicali ed agrari già rivalutati.
Società agricole – Determinazione del reddito su base catastale . art. 1, co. 513 – 514
Il comma 513 dell’art. 1 della Legge di stabilità dispone l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2013, dell’art. 1, commi 1093 e 1094, della L. n. 296/2006. Com’è noto, i predetti commi 1093 e 1094 hanno introdotto, rispettivamente, la possibilità di optare per la determinazione del reddito agrario da parte delle Srl, Snc, Sas e cooperative che svolgono esclusivamente le attività agricole, ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e l’equiparazione agli imprenditori agricoli delle stesse forme giuridiche (ad eccezione delle società cooperative) quando si esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, con la possibilità di optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Il testo originario del d.d.l. di stabilità conteneva, addirittura, l’effetto retroattivo dell’abrogazione al 2012. Dopo gli interventi confederali, si è ottenuto, in sede di approvazione definitiva della legge, il rinvio della perdita dell’efficacia delle opzioni già esercitate fino al 2012, a partire dal periodo d’imposta 2015. In breve, le società che hanno optato per i regimi fiscali in questione possono continuare a determinare il reddito con le regole previste dai commi 1093 e 1094 almeno per altri due anni. Senza tale modifica le società interessate avrebbero dovuto applicare le regole analitiche del reddito d’impresa già in sede di saldo per il periodo d’imposta 2012 (Unico 2013) con gli immaginabili aggravi fiscali e finanziari.
Al pari di quanto disposto per la rivalutazione dei redditi dei terreni (v. sopra), l’acconto per il periodo d’imposta 2015 andrà calcolato sulla base del reddito determinato in via analitica, ai sensi delle nuove disposizioni.
Il successivo comma 514 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze potranno essere adottate disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal reddito catastale o forfettario a quello analitico.
Società agricola – Esercizio esclusivo delle attività agricole – art. 36, co. 8, D.L. n. 179/2012
In sede di conversione del Decreto Legge n. 179/2012 è stata definitivamente approvata la norma contenuta nell’art. 36, co. 8, che prevede la possibilità per le società agricole di considerare rientrante nell’ambito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati a uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale, a condizione che i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto risultino marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola. La norma dispone, inoltre, che il requisito della marginalità deve considerarsi soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessi della società e che resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del TUIR.
Nel rinviare alla notizia pubblicata su questo sito in data 21.12.2012 (Decreto Crescita) per il commento della norma in esame, si sottolinea l’importanza della precisazione, circa l’assoggettamento dei ricavi derivanti dalla locazione e affitto dei predetti immobili secondo le regole del TUIR, anche ai fini della tassazione in base al reddito dominicale per le società che concedono in affitto i terreni per uso agricolo.
IMU – Riserva allo Stato del gettito dell’imposta sui fabbricati di categoria D – art. 1, co. 380 – 386
E’ disposta la soppressione della riserva allo Stato della metà dell’IMU ad aliquota ordinaria, di cui al co. 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Contestualmente, e’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
Per gli stessi immobili, I comuni possono aumentare sino allo 0,3 per cento l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, del predetto D.L. n. 201/2011.
Sul punto, è da segnalare che il riferimento generico ai fabbricati di categoria D, potrebbe ingenerare dubbi sul coinvolgimento dei fabbricati rurali strumentali rientranti in categoria D/10. Si ritiene che tale lettura, rinvenibile dal dato letterale della norma, non possa essere ammessa, considerato che per i predetti fabbricati resta vigente il co. 8 dell’art. 13 che prevede l’applicazione dell’aliquota dello 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di ridurla allo 0,1 per cento, il cui gettito è già di pertinenza degli stessi Comuni.
Rivalutazione terreni e aree edificabili – art. 1, co. 473
Sono riaperti i termini per rivalutare il costo dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, nonchè delle partecipazioni in società non quotate, di cui all’art. 2 del D.L. n. 282/2002 conv. in L. n. 27/2003, da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, non in regime d’impresa.
Si tratta di un’ulteriore riapertura dei termini, che consente, attraverso il versamento dell’imposta sostituiva del 4% per i terreni, le aree edificabili e le partecipazioni qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate, sul valore rideterminato in base ad apposita perizia di stima, di assumere tale valore quale costo d’acquisto per la determinazione della pulvalenza tassabile in caso di cessione, ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
I nuovi termini sono i seguenti:
– l’01/01/2013, quale riferimento temporale per la determinazione del valore dei beni posseduti a tale data;
– l’01/07/2013 (cadendo il 30/06/2013 di domenica) per la redazione della perizia giurata di stima e per l’effettuazione del versamento in unica soluzione dell’imposta sostituitiva, ovvero della prima rata in caso di versamento rateale (la seconda rata va versata entro il 20 giugno 2014 e la terza rata a saldo entro il 30 giungo 2015, maggiorate degli interessi nella misura del 3%).
Ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. ee) e ff), del D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011, nel caso si proceda ad una nuova rivalutazione di beni già rivalutati è possibile scomputare dall’imposta dovuta quella già versata per la precedente rivalutazione ovvero chiederne il rimborso (entro 48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione). L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Nel caso che il valore della nuova rivalutazione sia inferiore a quello risultante dalla perizia della precedente rivalutazione, è possibile scomputare quanto già versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza di quanto dovuto per la nuova, tenendo presente che l’eccedenza non risulta rimborsabile (circolare Ag. delle entrate n. 47/E/2011). In quest’ultimo caso, può comunque considerarsi conveniente procedere alla rivalutazione per un valore inferiore al precedente (es. perdita di valore dell’area edificabile), considerato che se il corrispettivo della cessione è inferiore al costo rivalutato, la plusvalenza va calcolata in base al costo originario (la rivalutazione non opera), ed, inoltre, che il costo d’acquisto rivalutato si assume, comunque, quale valore minimo ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
IVA – Obbligo elenchi clienti e fornitori per agricoltori esonerati – art. 36, c. 8 bis D.L. 179/2012
E’ introdotto l’obbligo, per i produttori agricoli esonerati ai fini IVA ai sensi dell’art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72 (volume d’affari inferiore a 7.000 euro), di comunicazione annuale delle operazioni ai fini IVA, di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (ex elenchi clienti e fornitori). L’adempimento, che si pone in netta controtendenza con le più volte annunciate esigenze di semplificazione, troverebbe la sua giustificazione nella finalità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sulla sicurezza alimentare.
Sul piano operativo, l’invio di dette operazioni va effettuato in via telematica entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle operazioni registrate (o meglio conservate) nell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate, in data 30 gennaio 2013, rispondendo in sede di Telefisco 2013, ad una richiesta di chiarimenti circa l’operatività di questa nuova incombenza, ha precisato testualmente che: “si ritiene che l’obbligo di comunicazione, espressamente previsto da questa disposizione entrata in vigore il 19.12.2012, dato il limitato lasso di tempo trascorso fra quest’ultima data ed il 31.12.2012, per finalità di semplificazione degli adempimenti, possa non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012”.