In particolare, segnaliamo all’attenzione degli agricoltori:
L’art. 5, relativo alle misure agevolative per i canoni di concessione sui passi carrabili.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono assoggettati ad un canone annuo di concessione di euro 20,00, qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a sei metri lineari.
2. Le misure agevolative di cui al comma 1 trovano applicazione solo per un accesso-passo carrabile all’interno della proprietà.
3. Resta confermata l’esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione per gli accessi-passi carrabili ad uso privato e agricolo, se unici nell’ambito della proprietà, qualora la larghezza dell’accesso risulti pari od inferiore a quattro metri lineari.
L’art. 8, riferito all’adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:
a) l’aliquota fissata all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;
b) l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;
c) l’aliquota fissata all’articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;
d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall’anno 2009 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge
regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;
e) l’aliquota di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: “è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti: “è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento”.
3. Resta salva l’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.
L'art.14, che attribuisce a Veneto Agricoltura l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria e gli riconosce la funzione di Osservatorio della pesca e dell'acquacoltura, con compiti di raccolta dati, indagine, informazione ecc.
L'art.15, che introduce alcune rilevanti novità sull'organizzazione ed il funzionamento di AVEPA.
Il c.1, già previsto nella proposta di legge, autorizza la Giunta regionale a trasferire ad AVEPA tutte le competenze amministrative di livello regionale riguardanti l'agricoltura e materie affini. Si tratta, come si deduce anche dal riferimento alle "esigenze di articolazione territoriale" contenuto nella norma, del presupposto legislativo per chiudere gli IRA e attribuire le loro funzioni ad AVEPA, anche se non è affatto detto che l'operazione si perfezioni a breve e con facilità.
Il c.2, introdotto dal Consiglio regionale nel corso del dibattito in Aula, introduce una figura dirigenziale nuova, destinata al coordinamento delle aree di controllo e pagamento di AVEPA.
L'art.16, prevede la possibilità per le aziende agricole di presentare progetti finanziati dalla Regione all'interno di un programma di caratterizzazione delle produzioni viticole (riservato alle DOC e alle produzioni di montagna o a forte pendenza) e di un programma di caratterizzazione della produzione di aceto, entrambi da approvarsi a cura della Giunta regionale.