Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale”, la Legge Finanziaria 2023 prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. L’annullamento avviene in automatico, ma con modalità differenziate a seconda dell’Ente creditore.
I debiti nei confronti di Amministrazione statale / Agenzia fiscale / Ente pubblico previdenziale, sono annullati automaticamente, alla data del 31.3.2023, se di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000 (non rileva l’importo del carico originario) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015. Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa e le somme corrisposte prima dell’annullamento, cioè fino al 31.3.2023, non sono rimborsabili. La cancellazione è invece esclusa per i debiti riferiti a somme dovute per recupero degli aiuti di Stato, derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Con riferimento a Enti diversi, quali Comuni, Province, Regioni e le Casse previdenziali professionali, è previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015. Tuttavia, lo stralcio è limitato alle somme dovute per interessi e sanzioni (il capitale resta dovuto). Inoltre, l’annullamento è rimesso alla volontà dell’Ente creditore, in quanto, con Provvedimento da adottarsi entro il 31.3.2023, può decidere la non applicazione di questa norma.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie e degli obblighi relativi ai contributi previdenziali, lo stralcio è invece applicabile limitatamente agli interessi. Pertanto, l’annullamento automatico non opera per le sanzioni per violazioni del Codice della Strada.