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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27198 del 15/9/2022, si è pronunciata in merito alla ruralità di un fabbricato “di lusso” adibito ad attività di agriturismo, affermando che è ammesso il requisito di fabbricato rurale.

Per la ruralità dei fabbricati si deve fare riferimento all’articolo 9 del Decreto Legge n. 557 del 1993, che distingue tra fabbricati ad uso abitativo (comma 3) e fabbricati strumentali all’attività agricola (comma 3-bis). Per i primi, è previsto che non possono essere considerati rurali quelli che appartengono alle categorie catastali A/1 e A/8 o che presentano i requisiti “di lusso” di cui al DM del 2/8/1969. Invece, per quelli strumentali non è prevista questa preclusione, è sufficiente il collegamento tra il fabbricato e lo svolgimento dell’attività agricola, compresa quella connessa di agriturismo. Il problema finora nasceva dal fatto che i fabbricati destinati alla ricezione e ospitalità agrituristica possono appartenere alle categorie catastali del gruppo A (abitazioni) e, qualora di categoria A/1 (abitazioni signorili) o A/8 (abitazioni in ville), si vedevano negare il requisito di ruralità. Secondo la Cassazione, invece, per questi fabbricati, non si deve applicare il comma 3, ma il comma 3-bis e quindi, ai fini del riconoscimento della ruralità, si deve accertare solo l’esistenza dell’esercizio di attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile cui i fabbricati stessi devono essere asserviti.

Si tratta di un principio importante, perché può far risparmiare sull’imposta dovuta al Comune per IMU. Coloro che sono interessati potranno quindi chiedere all’Agenzia delle Entrate il riconoscimento della ruralità con la specifica annotazione in Catasto e di conseguenza assolvere l’IMU nella misura ridotta stabilita per i fabbricati rurali strumentali.