La proroga dello spesometro 2.0 è ufficiale. L’invio andrà effettuato entro giovedì 28 settembre, un termine un po’ più breve del previsto. L’indicazione è arrivata ieri dal ministero dell’Economia con il comunicato 147 che ha precisto che il Dpcm è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Resta ferma a sabato 16 settembre (che slitta a lunedì 18 settembre) invece il termine per l’invio dei dati delle liquidazioni Iva del secondo trimestre .

Nonostante l’annuncio arrivato con anticipo – fatto apprezzato sia dal Consiglio nazionale dei commercialisti che dai tributaristi dell’Int – la notizia ha deluso i professionisti. Nel comunicato stampa diramato dal Consiglio nazionale il presidente Massimo Miani afferma che «la proroga di soli dieci giorni al 28 settembre è del tutto insufficiente, dal momento che i tempi a disposizione restano troppo stretti, anche in considerazione del fatto che gli applicativi stanno arrivando nei nostri studi solo in questi giorni». A quanto si legge i commercialisti avevano avuto dai loro interlocutori istituzionali «ampie rassicurazioni su una proroga almeno a sabato 30 settembre, che avrebbe comportato lo slittamento di fatto al 2 ottobre».  Dal Mef spiegano che la scelta di far cadere la scadenza al 28 settembre è stata fatta per ragioni di gettito. Dal nuovo spesometro e dalla trasmissione delle liquidazioni Iva timestrali il gettito stimato – indicato nella relazione tecnica al Dl 193/2016 – per il 2017 è intorno ai 2 miliardi. «Gettito calcolato immaginando che questa disposizione partisse prima» (il 31 maggio 2017), spiegano al Mef: «se si va oltre il 28 settembre questo gettito non ci sarà».

Per molti operatori sono comunque pochi i giorni a disposizione per risolvere gli incagli operativi.  Abbiamo ricordato (si veda Il Sole 24 Ore del 30 agosto)quelli più frequenti e, in particolare, la necessità di codificare le operazioni senza applicazione dell’Iva, per le quali nelle registrazioni risulta l’indicazione del titolo di inapplicabilità dell’imposta (esempio non imponibile articolo 8), mentre nella trasmissione telematica delle fatture registrate occorre riportare il codice della natura dell’operazione secondo le specifiche tecniche (esempio N3).  Nella fase operativa si presentano anche problemi nella trasmissione quando il soggetto non è il contribuente, ma si tratta di rappresentante fiscale o stabile organizzazione. Le note di addebito o di accredito Iva vengono registrate dalle aziende con varie modalità e talvolta anche come fatture e non si ricollegano automaticamente con i codici delle operazioni TD04 e TD05. Si ricorda che le bollette doganali registrate senza il nome del fornitore, possono essere trasmesse non compilando tale dato, ma indicando la stringa 00 e la sequenza 9.

Altro aspetto che richiede tempo a imprese e professionisti è la preparazione del file che non sempre è la copia fedele delle registrazioni. Ad esempio le imprese che hanno punti vendita al minuto nei quali viene tenuto il registro dei corrispettivi, devono verificare se gli incassi giornalieri comprendono anche fatture registrate in base all’articolo 24 del Dpr 633/72. Mentre i corrispettivi non devono essere comunicati, le fatture devono esserlo in ogni caso, anche se non registrate analiticamente.

Ogni volta che il termine per un adempimento fiscale viene prorogato scattano, poi, inevitabili conseguenze dilatorie anche per altri adempimenti. Nel caso della trasmissione delle fatture la proroga trascina ovviamente anche i termini per l’eventuale ravvedimento operoso.  L’Agenzia ha fornito degli esempi con la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017. Nella fattispecie la sanzione è di 2 euro per ogni fattura omessa o comunicata erroneamente, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Se la presentazione avviene entro quindici giorni dalla scadenza la sanzione si riduce a un euro per ogni fattura con un minimo di 500 euro. Quindi dopo il 28 settembre una scadenza da ricordare è il 13 ottobre per rientrare nella sanzione ridotta, la quale può essere assolta anche successivamente nelle percentuali ridotte stabilite per il ravvedimento operoso dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 472/1997.