A seguito dell’avvenuta approvazione della Commissione Europea, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato il D.M. 48570 del 31/01/2023, con il quale vengono fissati i nuovi limiti entro i quali possono essere concessi gli aiuti temporanei a sostegno del settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura e le attività connesse, colpiti dalla crisi ucraina.

Il Decreto fissa i seguenti nuovi limiti:

  • 000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 000 euro per le imprese attive ne settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 000.000 di euro per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per quelle che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura.

I suddetti massimali, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, rappresentano il nuovo limite degli aiuti che possono essere concessi, entro il 31 dicembre 2023.
Per le imprese operanti in più settori per i quali si applicano i suddetti limiti con massimali diversi dovrà essere garantito che, per ciascuna attività, sia rispettato il pertinente massimale.

I suddetti aiuti sono cumulabili:

  • con altri aiuti previsti dai regolamenti de minimis, a condizione che siano rispettate le norme relative al cumulo di detti regolamenti;

con altri aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo introdotto per l’emergenza COVID-19.