Dal 6 luglio è in vigore il decreto interministeriale MiSE-MATTM 5 luglio 2012 – Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia – GU n. 159 del 10-7-2012 – Suppl. Ordinario n.143).
 
Le nuove modalità di incentivazione si applicheranno a partire dal 27 agosto 2012 (dopo 45 giorni solari dalla pubblicazione da parte dell’AEEG della delibera 292/2012/R/efr con cui è stato notificato il raggiungimento, al 12 luglio 2012, della soglia di spesa cumulata annua di 6 miliardi di euro) e fino al trentesimo giorno solare dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno (art. 1).
 
Al raggiungimento di questa seconda soglia, infatti,  così come preannunciato dal Governo, cesserà l’applicazione del V conto energia e con molta probabilità terminerà l’incentivazione della produzione fotovoltaica (secondo diverse stime, nel frattempo, si dovrebbe raggiungere la grid parity e dunque non ci sarebbe più la necessità di un sostegno pubblico).
 
A ciò occorre aggiungere, così come indicato nelle premesse del DM, che gli obiettivi stabiliti dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN) al 2020, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (100 TWh), sono stati quasi raggiunti (la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno).
 
Da ultimo nei “considerata” del DM viene evidenziato che il forte sviluppo del fotovoltaico degli ultimi anni ha portato ad una “accentuata crescita degli oneri di sostegno” oltre al “consumo di territorio anche agricolo”.
 
È sulla base di tali considerazioni che è stato impostato l’ultimo conto energia del fotovoltaico.
 
Di seguito sono illustrate le disposizioni di maggiore interesse per il settore agricolo partendo dal periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare, per talune tipologie di impianti, il DM 5 maggio 2012 – IV conto energia.
 
 
Periodo transitorio 
Il nuovo decreto stabilisce (art. 1) che possono ancora accedere al quarto conto energia:
·        i piccoli impianti, gli impianti integrati con caratteristiche innovative, gli impianti a concentrazione (così come definiti dal DM 5 maggio 2011) a condizione che il primo funzionamento in parallelo con la rete sia effettuato entro il 26 agosto 2012, nonché i grandi impianti rientrati nelle graduatorie dei registri aperti fino al 2011;
·        i grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri del IV conto energia e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti dal IV conto energia;
·        impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
 
Iscrizione al registro GSE
Per quanto riguarda le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione(art. 3), è stata confermata l’obbligatorietà di iscrizione al registro gestito dal GSE; anche nel nuovo decreto è previsto comunque l’esonero dalla registrazione per alcune categorie d’impianti.
 
Mentre nel vigente sistema di incentivazione hanno l’obbligo ad iscriversi al registro solo i grandi impianti, così come definiti dal DM 5 maggio 2011, a decorrere dal 27 agosto, tale obbligo riguarderà la maggior parte degli impianti. Il DM 5 luglio 2012 infatti esonera dal registro solo particolari categorie, di seguito riportate, che possono così accedere direttamente alle tariffe:
1.      impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
2.      impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW;
3.      i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
4.      impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
5.      impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
6.      gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
 
Tutti gli altri impianti accedono alle tariffe previa iscrizione al registro, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti di costo:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del
limite di 700 milioni.
 
È previsto inoltre che a decorrere dal secondo registro (art. 3, comma 2), venga detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti “fuori registro” entrati in esercizio nei sei mesi antecedenti all’apertura del registro stesso nonché, il costo degli impianti realizzati su edifici pubblici che entrano in esercizio entro il 31/12/2012 ed accedono al IV conto energia (art. 1, comma 4, lettera c). In caso di superamento della soglia dei 120 milioni prevista per il secondo registro, si procederà detraendo dalle disponibilità dei registri successivi (fermo restando il limite massimo di spesa cumulata di 6,7 miliardi di euro annui).
 
Il bando per l’apertura del primo registro dovrà essere pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative e dunque entro l’ultima decade di agosto.
 
Sarà possibile presentare le domande di iscrizione al registro per i successivi trenta giorni (quindi presumibilmente entro l’ultima decade di settembre 2012). I bandi dei successivi registri saranno pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando (marzo 2013 per il secondo registro) e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione entro i successivi sessanta giorni.
 
Considerando che al 31 di luglio il contatore fotovoltaico del GSE riportava una spesa di circa 6 miliardi e 93 milioni di euro e visto il ritmo con cui detta spesa è aumentata negli ultimi mesi, il V conto energia potrebbe avere una vita molto breve e chiudersi al massimo entro il secondo registro.
 
Al fine della definizione della graduatoria sono stati introdotti diversi criteri di priorità (articolo 4, comma 5), che vanno dalla lettera a) alla lettera h) di cui si segnalano in particolare le lettere:
a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive (nella bozza di decreto inviata dal Governo alla Conferenza Unificata per il relativo parere la lettera f) era specifica per il settore agricolo e faceva riferimento ai soli impianti asserviti all’azienda agricola);
g) impianti realizzati nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.
  
Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti riportate all’allegato 5 (art. 7), gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità immobiliari ovvero di edifici a condizione che:
·        i componenti utilizzati negli impianti siano di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti e siano rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A;
·        i moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione;
·        i moduli fotovoltaici devono essere realizzati da un produttore che:
a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter;
·        gli impianti poi devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B;
·        gli impianti devono ricadere in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all’allegato A (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009);
b) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
c) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
d)impianti ubicati in discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;
e) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (divieto di installazione a terra, in aree agricole, di impianti fotovoltaici);
f) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (divieto di installazione a terra di impianti fotovoltaici in aree agricole).
 
Tariffe incentivanti
Il DM 5 luglio 2012 stabilisce che per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW (art. 5), il GSE riconosce una tariffa omnicomprensiva alla quota di produzione netta immessa in rete il cui valore, funzione della potenza e della tipologia di impianto, è fissato dagli  allegati 5 (impianti fotovoltaici), 6 (impianti integrati) con innovazione e 7 (impianti a concentrazione).
Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7 come tariffa autoconsumo.
 
Nel caso ivece di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario dell’energia; l’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.
 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è poi chiamata a definire le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva, stabilendo anche le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE (art.11).
 
Oltre a ciò l’AEEG è tenuta ad aggiornare, eventualmente, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l’equilibrio economico del bilancio del GSE e i provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica.
 
Incompatibilità delle tariffe con il meccanismo di scambio sul posto e con il ritiro dedicato
Con il quinto conto energia verrà meno l’attuale impostazione che prevede l’erogazione di una tariffa premio sulla produzione, indipendente dagli usi che si fanno di tale energia, alla quale è infatti possibile abbinare l’autoconsumo/il servizio di scambio sul posto o la vendita dell’energia mediante ritiro dedicato/vendita in borsa, ecc.
 
Dunque con il V conto energia, le nuove tariffe, onnicomprensiva e autoconsumo, sono alternative al ritiro dedicato ed al meccanismo di scambio di scambio sul posto; rimane comunque possibile usufruire di tali meccanismi al termine del periodo di incentivazione di 20 anni.
 
Premi
Per quanto riguarda i premi aggiuntivi alle tariffe, è venuto meno il premio abbinato ad interventi di efficienza energetica sugli edifici e sono invece stati confermati i premi per la rimozione amianto e per l’utilizzo di componenti europei. In particolare, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:
 
a) per impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014;
 
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza non è superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza non è superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza non è superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20
kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
 
Il decreto specifica poi che:
1.      gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. Per poter accedere alla tariffa le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici;
2.      la tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto;
3.      agli impianti iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del presente decreto;
4.      lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
 
La nuova impostazione del DM 5 luglio 2012, riconoscendo agli impianti su fabbricati rurali una tariffa più bassa da quella per impianti su edifici, sembrerebbe affermare, che i primi non rientrano nella categoria più ampia degli edifici. Va comunque rilevato che il decreto, non dispone che i fabbricati rurali non rientrano nella categoria degli edifici come invece avviene per le serre (allegato (allegato 2, comma 2).
Se dovesse essere confermata dal GSE tale interpretazione restrittiva, potrebbe venir meno la possibilità per gli impianti realizzati su fabbricati rurali ad uso abitativo o strumentali all’attività agricola di accedere al premio rimozione amianto (confermato nel V conto enenrgia seppur con alcune differenze rispetto al precedente conto energia) come pure la possibilità di accedere alle tariffe per impianti integrati con caratteristiche innovative previste per i soli edifici.
 
Abbiamo pertanto richiesto ai ministeri competenti di chiarire nelle Regole applicative del V conto energia in corso di redazione da parte del GSE, che ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti:
·        i fabbricati rurali ad uso abitativo accedono alla tariffa per impianti su edifici rientrando nella definizione di cui al DPR 412/1993, articolo 3, comma 1, categoria E1-Edifici adibiti a residenza e assimilabili;
·        specificare che il premio amianto si applica anche ai fabbricati rurali accatastati, sia abitativi che strumentali, che sono quelli che maggiormente risentono del problema della forte diffusione di superfici in cemento amianto.
 
Una forte criticità che va rilevata nel V conto energia, legata anche alla definizione di edificio (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 412/93 e successive modificazioni) è la previsione che agli impianti su fabbricati rurali (così come già avviene per serre e pergole), sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico (art. 5, comma 3), venga riconosciuta una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».
 
Si ricorda che nelle regole applicative del IV conto energia il GSE ha precisato che ai soli fini del DM 5 maggio 2012:
– pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, comunque accatastate, non sono edifici;
– i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Inoltre i fabbricati rurali accatastati secondo le categorie catastali A/6 e D/10, prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, sono equiparati agli edifici, qualora sussistano le seguenti condizioni:
1. presenza della attività agricola, ovvero di un imprenditore agricolo o di una società agricola;
2. strumentalità effettiva del fabbricato all’attività agricola.
Non rientrano invece nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati.
 
E dunque ai sensi del IV conto energia un impianto realizzato su una stalla come pure sull’abitazione di un agricoltore ha diritto alla medesima tariffa di un impianto su un’abitazione civile o su un locale in cui si svolge attività commerciale, artigianale, industriale, ecc.
 
 
Modalità di richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti
Per quanto riguarda le modalità di richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti (art. 6), il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00, recante le informazioni di cui all’allegato 3-B– Modalità di richiesta della tariffa incentivante.
 
Il mancato rispetto di detti termini comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
 
Il GSE, una volta verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI’.
 
Successivamente alla prima erogazione della tariffa, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese, laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie che saranno definite dal GSE nelle regole applicative, alla liquidazione degli importi dovuti, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.
 
Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti riportate all’allegato 6gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale non è inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.
 
Possono fare richiesta delle suddette tariffe le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici (art. 7, comma 1, lettere da a) a d).
 
Al fine del riconoscimento di queste tariffe, si fa riferimento alla “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.
 
Impianti fotovoltaici a concentrazione
Il V conto energia conferma che solo le persone giuridiche ed i soggetti pubblici possono beneficiare delle tariffe incentivanti, indicate all’allegato 7, per gli impianti fotovoltaici a concentrazione (art. 9), a condizione che quest’ultimi rispettino i seguenti requisiti:
a)      la potenza nominale non è inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b)     sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1-A ed alle disposizioni dell’art. 10 del d.lgs.28/ 2011 (impianti a terra in aree agricole), ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
c)      il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell’allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l’accesso agli incentivi descritte all’articolo 4 del DM;
d)     i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
 
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Ancora una volta viene confermata la previsione di una specifica modalità di incentivazione per gli impianti con innovazione tecnologica (art. 18) e ancora una volta viene rimandato ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 5 luglio 2012, la definizione delle caratteristiche di innovazione tecnologica, dei requisiti tecnici degli impianti, delle tariffe incentivanti spettanti e dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
  
Gestione del sistema di incentivazione: contributo per le spese di istruttoria e oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE
Il decreto prevede (art. 10)che all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti o della richiesta di iscrizione al registro, nel caso di impianti obbligati, i soggetti responsabili corrispondano al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a:
·        3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW;
·        2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.
 
In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.
 
Inoltre, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti in conto energia,  incluse quelle riconosciute dai precedenti decreti per l’incentivazione del fotovoltaico, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere al GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. Le modalità di corresponsione dei contributi saranno però precisate dal GSE nell’ambito delle regole applicative in corso di redazione.
 
Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta
Le nuove tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto (art. 12):
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle
preventive operazioni di bonifica;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
e) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’art. 1, comma 1111, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Fondo Kyoto);
h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
Le tariffe incentivanti invece non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
 
Dal 1° gennaio 2013, si applicheranno invece le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità già stabilite all’art. 26 del d.lgs. 28/11 (con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 % del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 %, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 %, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW).
 
Infine, come già indicato, le tariffe incentivanti sono alternative ai seguenti benefici:
a)                  meccanismo dello scambio sul posto;
b)                 ritiro dedicato dell’energia
 
Si segnala infine che, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 74/11 relativo alle misure per le aree colpite dal Sisma di maggio 2012, ivi incluse quelle per gli impianti a fonti rinnovabili (comma 7 dell’art. 8) che sarà convertito a breve, nelle premesse del decreto 5 luglio 2012 viene comunque lasciata facoltà al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.