Aggiornamento: In data 22 settembre 2011 l’Agenzia del Territorio ha emanato la circolare n. 6/2011 (click QUI per scaricarla), contenente le prime indicazioni per la nuova procedura di accatastamento dei fabbricati rurali.

Si comunica che nella G. U. n. 220 del 21 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011 (fai click >>QUI<< per scaricarlo) relativo alla modalità di presentazione delle domande di variazione catastale e delle relative autocertificazioni, di cui all’art. 7, comma 2- bis e seguenti del D.L. n. 70/2011, per il riconoscimento delle ruralità dei fabbricati, per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93.  
Come è noto, le domande di variazione vanno presentate entro il prossimo 30 settembre al fine dell’attribuzione della categoria A/6 classe “R” (senza determinazione della rendita catastale), per le unità immobiliari urbane, già censito in catasto in altre categorie (con esclusione delle categorie A/1 e A/8 e delle abitazioni di lusso), ovvero della categoria D/10 per le unità immobiliari urbane strumentali all’attività agricola già censite in categorie diverse dalla categoria D/10 (es. C/2, D/1, ecc..). Pertanto, le domande di variazione non devono essere presentate relativamente ai fabbricati iscritti al catasto dei terreni, e a quelli cui risulta già attribuita la categoria D/10.
 
Domanda di variazione 
La domanda dovrà riportare i dati anagrafici relativi ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale ovvero ai rappresentanti legali di persona giuridica, e l’indicazione dei dati catastali relativi alle due tipologie di fabbricati (uso abitativo e/o strumentali) per i quali si chiede la variazione catastale di cui sopra.
In apposita sezione del documento potrà essere indicata ogni informativa utile all’istruttoria della pratica (es. fabbricato acquisito da meno di 5 anni).
 
Autocertificazioni
Le domande di variazione devono essere corredate dai modelli di autocertificazione, con valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l’aggiornamento delle scritture catastali (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), per la dichiarazione del possesso dei requisiti di ruralità degli immobili, di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94. In particolare, nel modello di autocertificazione relativo ai fabbricati ad uso abitativo (all. B) andranno indicati anche i fabbricati adibiti ad abitazione dei dipendenti, di cui al comma 3-bis, lettera f), del predetto art. 9 ed i fabbricati non utilizzati, di cui al comma 6 dello stesso articolo, per i quali risulti comprovata (da ulteriore autocertificazione con firma autenticata) l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Nel modello relativo ai fabbricati ad uso strumentale andranno indicati anche i fabbricati di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all’esercizio dell’attività agricola (es. ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, ecc., e gli immobili strumentali alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche).
In ordine al possesso dei requisiti di ruralità, da meno di 5 anni è possibile integrare la dichiarazione con l’autocertificazione dei precedenti titolari dei diritti reali, o dei loro eredi, con cui viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge.
 
Termini e modalità di presentazione delle domande
Come precisato dell’Agenzia del territorio, con apposito comunicato del 21 settembre u.s., pubblicato sul sito web (www.agenziaterritorio.gov.it), la documentazione, comprendente la domanda di variazione e le relative autocertificazioni (all. B – fabbricati abitativi, all. C – fabbricati strumentali), va presentata, entro il predetto termine del 30 settembre, all’ ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio territorialmente competente.
 
La domanda di variazione può essere presentata mediante:
–          consegna diretta all’ufficio competente, in duplice esemplare, ci cui un originale viene restituito come ricevuta
–          con raccomandata con avviso di ricevimento;
–          tramite fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
–          con utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
 
Nel caso di spedizione tramite raccomandata, inoltro via fax, ovvero con utilizzo della PEC, ai fini dell’avvenuta presentazione, fanno fede, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione dl Fax ovvero quella dell’attestato di trasmissione elettronica.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori o i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano.
 
E’ previsto anche l’invio della domanda con modalità informatiche attraverso l’utilizzo di un’apposita applicazione resa disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet (www.agenziaterritorio.gov.it). In tal caso, l’applicazione consente la stampa della domanda con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione. La domanda, compilata e stampata entro la data del 30 settembre 2011, è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all’ufficio, con le modalità sopra indicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico, debitamente sottoscritta ed integrata con le prescritte autocertificazioni.
 
Non saranno considerate valide le domande di variazione e le relative autocertificazioni non conformi. 
 

In ordine alla proroga del termine del 30 settembre, si fa presente che è stata presentata, a firma congiunta dei presidenti delle Organizzazioni di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Confcooperative e Legacoop, apposita richiesta ai ministri competenti ed ai presidenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato.