E’ stato approvato il Decreto che proroga l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti, che era fissata al 1° di luglio, ma solo per le schede di carburante e non per l’autotrazione. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se il gasolio agricolo rientra tra quello per autotrazione e, quindi, se è anch’essa soggetto a fatturazione elettronica. Ora è stabilito che l’obbligo entrerà in vigore il 1° gennaio 2019; alla stessa data è previsto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le aziende.

Quindi, fino a fine anno, tutti i possessori di Partita IVA potranno continuare ad utilizzare le schede carburante, così come avvenuto fino ad oggi, per poter detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante. Tuttavia, dal 1° luglio 2018, le cessioni di carburante potranno essere documentate anche tramite fattura elettronica da parte di tutti quei soggetti già in possesso dei software e delle procedure necessarie.

Rimangano comunque in vigore le altre novità previste per le cessioni di carburanti, e cioè l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciati. Quindi, dal 1° luglio non saranno più deducibili/detraibili le spese sostenute per l’acquisto di carburanti che siano state effettuate tramite sistemi di pagamento non tracciati. Per non perdere il diritto alla deduzione/detrazione delle spese sostenute, è possibile utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

  • assegni (bancari e postali);
  • vaglia (cambiari e postali);
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;

carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico.

L’utilizzo del denaro contante, invece, comporterà l’indeducibilità/indetraibilità delle spese sostenute.