Con il D.L. n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”, per far fronte all’emergenza “coronavirus”, tra i diversi provvedimenti è stata anche prevista la sospensione dei versamenti delle somme riferite a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi ed altri atti, oltre che delle somme dovute per la “rottamazione dei ruoli” e la sanatoria “stralcio e saldo”. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, che di seguito riportiamo.
Ricordiamo che sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020 delle somme derivanti dai seguenti atti:
– cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
– avvisi di accertamento esecutivi
– avvisi di addebito INPS esecutivi
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
– atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali
– atti esecutivi emessi dagli Enti locali
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.6.2020.
Per le cartelle di pagamento scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 è possibile richiedere la rateizzazione, presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 30.6.2020. Qualora sia già in corso un piano di dilazione, le rate in scadenza nel periodo sopra indicato sono sospese ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020.
Per i soggetti con domicilio fiscale o sede legale al 21.2.2020 nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Veneto: Vò) è confermata la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari, compresi quelli relativi a cartelle di pagamento ed accertamento esecutivi, scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020. Tali versamenti andranno effettuati entro il 30.4.2020.
La sospensione non riguarda i versamenti collegati ad altri atti, diversi da quelli sopra elencati. Pertanto, vanno effettuati alle ordinarie scadenze i versamenti relativi, ad esempio, a:
– comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni;
– avvisi di recupero di crediti d’imposta;
– avvisi di accertamento dell’imposta di registro;
– accertamento con adesione.
Inoltre, è previsto che l’Agenzia delle Entrate non possa notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione 8.3 – 31.5.2020, e nemmeno possa attivare procedure cautelari o esecutive (fermo amministrativo o ipoteca, pignoramento).
E’ anche previsto il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute per la “rottamazione dei ruoli” scadute il 28.2.2020 ed il “stralcio e saldo” in scadenza il 31.3.2020. Tuttavia, va tenuto presente che non è stato modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “rottamazione ter”, che deve essere pagata entro il 31.5.2020.