È stato pubblicato sulla G.U. n°49 del 28 febbraio 2017 il testo del DL 244/2016 (cosiddetto milleproroghe) convertito in Legge 19/2017.

Prevista la proroga relativamente al 2017 del termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) riguardanti il 1° semestre dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per il 2° semestre il termine è fissato alla fine di febbraio 2018. Dal 2018 i dati dovranno essere inviati in via ordinaria su base trimestrale. Restano fermi i termini per l’invio dei dati per le liquidazioni trimestrali IVA.

Ripristinato l’obbligo dell’invio per tutto il 2017 degli elenchi INTRAST riguardanti gli acquisti intracomunitari.

Altra importante disposizione introdotta è quella relativa alla “derivazione rafforzata” delle regole fiscali per la determinazione del reddito d’impresa da quelle civilistiche-contabili: in breve i principi contabili utilizzati per redigere il bilancio esplicheranno i loro effetti anche ai fini fiscali.

Previsto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 del termine di entrata in vigore di alcuni obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (legge n. 68/1999), introdotti dal Jobs Act (d.lgs. n.151/2017).
In particolare viene rinviato al 2018 l’obbligo per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (comprese le imprese agricole) e per i partiti politici e le organizzazioni sindacali di assumere lavoratori disabili al superamento della predetta soglia occupazionale, a prescindere dall’intenzione di procedere con nuove assunzioni. Pertanto anche per l’anno in corso (2017) rimane in vigore per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per i partiti politici e le organizzazioni sindacali il regime di gradualità nel collocamento obbligatorio previsto dalla normativa precedente, che fa scattare l’obbligo solo in caso di nuova assunzione

Disposto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro, previsto dal Jobs Act (d.lgs. n.151/2015).
Il differimento al prossimo anno si é reso necessario per la mancata adozione del decreto con cui il Ministro del Lavoro avrebbe dovuto disciplinare le modalità tecniche per la realizzazione del LUL telematico.

Disposto lo slittamento, dal 12 marzo 2017 al 31 dicembre 2018, della data entro cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori agricoli che possono dimostrare di avere almeno esperienza biennale nell’utilizzo delle attrezzature per le quali ricorre l’obbligo dell’abilitazione (trattori, ecc.). Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2017 l’entrata complessiva delle disposizioni contenute nell’Accordo 53/2012 per quanto riguarda l’utilizzo delle macchine agricole.

 La data per  l’adeguamento alla normativa antincendio viene fissata:

  1. al 7 ottobre 2017 per le cd. “nuove attività” (come ad esempio i contenitori distributori mobili di gasolio di capienza superiori a 6 mc), attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e che risultavano già esistenti alla data del 22 settembre 2011;
  2. al 31 dicembre 2017 per i rifiuti alpini;
  3. al 31 dicembre 2017 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,

Viene disposto lo slittamento, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, dell’entrata in vigore dell’obbligo relativo alla comunicazione, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Il termine del periodo transitorio di adeguamento (regime binario) al SISTRI in cui coesistono gli adempimenti informatici del SISTRI e gli adempimenti di tracciabilità “cartacea” dei rifiuti (comunicazione MUD, registro di carico e scarico, formulario di trasporto), scaduto il 31 dicembre 2016, viene legato alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con gara, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Viene prorogata al 1 luglio 2017 l’applicazione del contributo ambientale CONOE (Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) dovuto in occasione della prima immissione di oli e grassi vegetali ed animali nel mercato nazionale. Per quanto attiene al settore agricolo tale contributo coinvolgerà i frantoi e i caseifici in quanto produttori di oli e grassi vegetali (sono esclusi gli extra vergini di oliva, nonché alcune tipologie di confezioni per quanto riguarda le altre categorie di oli) ed animali e gli agriturismi in quanto produttori del rifiuto (olio e grasso vegetale esausto proveniente dall’attività di ristorazione).