Il prossimo 11 Aprile, scade il termine per l’invio della comunicazione clienti – fornitori (cd. “Spesometro”) per il 2015, da parte di soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini Iva.

Più precisamente, la comunicazione relativa al 2015, va effettuata:
entro l’11/04/2016, per i soggetti che effettuano le liquidazioni Iva con cadenza mensile;
entro il 20/04/2016, per i soggetti che effettuano le liquidazioni Iva trimestrali.
Si ricorda che, gli imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva, relative all’anno 2015, per cui vi è l’obbligo dell’emissione della fattura, indipendentemente dall’ammontare delle operazioni effettuate. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non sussiste l’obbligo della emissione della fattura (cessione al minuto), la comunicazione va effettuata qualora l’importo unitario sia pari o superiore a 3600 euro al lordo dell’Iva.
Si ricorda altresì, che, in base all’articolo 36 comma 8-bis del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n.221/2012, l’obbligo della comunicazione è stabilito anche per gli agricoltori esonerati, ex art. 34 comma 6 del Dpr n. 633/72. Sul punto, si fa presente quanto segue:
a)    l’acquisto da imprenditore agricolo esonerato, documentato con emissione di autofattura da parte dell’acquirente ex art. 34, c. 6 del DPR n. 633/73, va segnalato, da parte di quest’ultimo, nel Quadro FR (fatture ricevute) selezionando la casella “Autofattura” (v. in tal senso le istruzioni per la compilazione del Modello – www.agenziaentrate.it). con l’indicazione della diversa partita Iva della controparte (v. circ. conf. n. 14582 dell’11/02/2014);
b)    per quanto riguarda, invece, lo “Spesometro” che deve essere inviato dall’agricoltore esonerato, le autofatture emesse dagli acquirenti devono essere indicate nel quadro FE come fatture emesse senza barrare il campo “Autofattura” dello stesso quadro;
c)    le cessioni/acquisti tra soggetti esonerati non formano oggetto di comunicazione essendo documentate da semplici ricevute non rilevanti ai fini Iva;
Si precisa che in caso di omessa presentazione, ovvero di invio con dati incompleti e/o errati,  è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000, di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015.