Richiamiamo l’attenzione sull’adempimento relativo alla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati contabili del settore alcol. Ricordiamo che tale adempimento è divenuto obbligatorio per i depositi fiscali di vino dal 1° maggio 2009.
Nel corso di una riunione appositamente tenuta presso l’Agenzia delle Dogane finalizzata a fornire informazioni e chiarimenti in materia, i dirigenti responsabili dell’Agenzia hanno invitato le Organizzazioni a farsi ancora una volta promotrici presso le aziende per l’attivazione del sistema telematico.
L’Agenzia delle Dogane, consapevole di alcuni elementi di criticità evidenziati dai test di diversi operatori, ha ritenuto opportuno dare la possibilità di differire la trasmissione telematica di tre mesi a condizione che l’indisponibilità sia opportunamente motivata.
La prima trasmissione telematica dovrà, ad ogni modo, contenere i dati previsti a partire dal 1° maggio 2009 data di decorrenza dell'obbligo, es. i depositi fiscali di vino per i quali la prima trasmissione deve essere effettuata entro l'8 giugno, in virtù di quanto sopra esposto, possono effettuare la suddetta trasmissione al massimo entro il 7 settembre. Ad ogni modo i dati trasmessi devono riferirsi alle movimentazioni a partire dal 1° maggio 2009.
Quindi, nel caso in cui gli operatori, si trovassero nell’effettiva impossibilità di rispettare le scadenze indicate, dovranno comunicare agli Uffici dell’Agenzia, le motivazioni dell’indisponibilità del sistema telematico.
Con Determinazione Direttoriale Prot. 86767/RU del 20/07/2009 (fai click >>QUI<< per scaricare l'allegato), l’Agenzia delle Dogane ha successivamente previsto che:
– art. 1, comma 4: “Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010”.
Si ricorda che il dato dovrà essere trasmesso in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento.
– art. 3: i piccoli produttori di vino (che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.