Riportiamo un approfondimento di Confagricoltura Nazionale circa il trattamento tributario delle reti agricole in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2017, risoluzione data in risposta alla richiesta di consulenza giuridica avanzata da Confagricoltura. La risoluzione si riferisce espressamente alle reti del nostro settore, chiarendo aspetti che incidono sia sull’assetto contrattuale dei rapporti fra i retisti sia sui risvolti di natura fiscale.

Precisazione
Nonostante le peculiarità del contratto di rete agricolo, l’istituto va interpretato comunque alla luce delle caratteristiche proprie delle reti di impresa.

Requisiti soggettivi
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, il contratto di rete “agricolo” deve essere formato da sole imprese agricole singole o associate, di cui all’art. 2135 c.c., definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e, cioè, quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Conseguentemente, possono partecipare ad un contratto di rete “agricolo” gli imprenditori che svolgono l’attività agricola in forma individuale ovvero collettiva (società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative ecc.).

Ambito oggettivo del contratto
Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo del contratto, la normativa in esame trova applicazione nelle ipotesi in cui imprese agricole mettono in comune i fattori della produzione per il raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto di rete, ovvero una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in innovazione e competitività.
Pertanto, anche nel contratto di rete agricolo, dovranno essere definiti:
•    gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
•    le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
•    gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell’individuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali;
•    un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
•    le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.

Condizioni per l’acquisto a titolo originario
Va precisato che si è nell’ambito del contratto di rete solo qualora il programma di rete sia finalizzato alla produzione e ad ottenere l’effetto della ripartizione del prodotto.
Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti dal MIPAAF (per il dettaglio di tali chiarimenti si veda circolare n.15614 del 6 aprile 2017), l’Agenzia ribadisce che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola (oltre agli elementi generali presupposti dalla norma) è subordinato alle seguenti condizioni:
–    tutti i singoli retisti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività connesse oltre a non risultare prevalenti, siano comunque legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà (ad esempio, non sarà configurabile tale tipologia di rete, nel caso in cui vi siano produttori di uva ed uno faccia esclusivamente trasformazione);
–    la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
–    che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
–    che la divisione della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
–    che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

Aspetti fiscali IVA
Circa gli effetti ai fini fiscali del contratto di rete “agricolo” l’Agenzia ha avuto modo di precisare, condividendo le tesi da noi esposte che ai fini IVA “la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti”.
Ne deriva che “le operazioni poste in essere al fine della realizzazione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell’imposta in esame”.

Aspetti fiscali-Regime speciale
E’stato, inoltre, precisato, circa  l’applicabilità del regime speciale di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/72, che la divisione del prodotto, con conseguente acquisto  a titolo originario, consente al singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti, indicati nella Tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/72, di continuare ad applicare le percentuali di compensazione.
Nel caso, inoltre, che la rete sia anche finalizzata alla vendita o sia dato comunque mandato ad un’impresa capofila per vendere i prodotti a terzi  (tramite mandato senza rappresentanza), che sia in regime speciale, la stessa potrà correttamente applicare le percentuali di compensazione solo ed esclusivamente in relazione ai propri prodotti, mentre per le cessioni relative ai prodotti dei mandanti troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione dell’imposta, previa separazione delle attività, ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633/72.
Viene, altresì specificato che, il mandato, rileverà, in quanto prestazione di servizi, che in sede di ribaltamento fattureranno autonomamente in base al regime adottato.
Se, invece, la capofila agisce in nome e per conto dei mandanti, in presenza, cioè di un mandato con rappresentanza, gli effetti si produrranno direttamente in capo ai mandanti, che fattureranno direttamente secondo il regime adottato.

Aspetti fiscali-Imposte dirette
Per quanto concerne le imposte dirette, l’Agenzia chiarisce che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario ex articolo 32 del TUIR, trova applicazione l’art. 33, c. 2 dello stesso Tuir secondo cui  “Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza”.
In breve, in considerazione del mantenimento della autonomia giuridica delle singole imprese in rete e della divisione del prodotto a titolo originario, in base alla quota convenuta nel contratto di rete, si realizza una fattispecie riconducibile alla conduzione associata “in quanto ciascuna impresa agricola che aderisce al contratto, unendo le proprie risorse con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la produzione in virtù delle sinergie realizzabili attraverso l’esercizio in comune delle attività previste nell’accordo, risulta conduttore, oltre che del proprio terreno, anche del fondo di proprietà delle altre imprese agricole partecipanti alla rete per la quota stabilita nel medesimo contratto”.

Reddito agrario-Una precisazione
Al fine di determinare il reddito agrario da imputare a ciascun retista, per la quota di propria spettanza, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa retista dovrà dichiarare, per la quota di prodotto ad essa spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni messi in comune.

Definizione di condizioni precise
L’Agenzia ha quindi fissato delle precise condizioni per la operatività della norma contenuta nell’art. 1 bis co. 3 citato (e per le conseguenze di natura fiscale, su cui infra). Tali importanti aspetti, si traducono in precise condizioni contrattuali, sia di natura soggettiva che oggettiva, che dovranno essere contenute ed osservate nel contratto di rete agricolo.