Il cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019) ha ripristinato l’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per la vendita di alcolici effettuata da esercizi pubblici, di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, obbligo che era stato precedentemente abrogato nel 2017 dalla legge 124.

Questa modifica riguarda anche le aziende del settore agrituristico.

L’Agenzia delle Dogane (con la nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019) ha chiarito le possibili casistiche che possono presentarsi nelle aziende e come è possibile sanare la situazione senza ricorrere in sanzioni:

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Attività avviate dopo il 29 giugno 2019

Prevedono che la comunicazione al SUAP assorbe anche il procedimento tributario della denuncia, l’esercente che intende avviare un’attività di somministrazione o vendita di alcolici avvalendosi della procedura messa a punto dall’autorità comunale non deve presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continuano a non essere soggette all’obbligo di denuncia fiscale.