Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dal Dlgs 127/2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato, con provvedimento del 14 maggio 2019, quali operazioni NON sono soggette a tale obbligo.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, e quindi anche dall’obbligo di dotarsi di registratore di cassa, sono comprese quelle svolte da imprese agricole in regime IVA speciale e in regime di esonero IVA che effettuano la vendita diretta esclusivamente di prodotti ai quali sono applicabili le percentuali di compensazione (di cui alla Tabella A del decreto IVA).Tali aziende possono continuare ad annotare le vendite nel registro dei corrispettivi senza registratore telematico.

Qualora l’azienda dovesse vendere, anche occasionalmente, prodotti diversi (esempio: prodotti di terzi o prodotti trasformati derivati dalle proprie coltivazioni o allevamenti quali vini, salumi e pane), dovrà invece procedere con l’emissione delle fatture se non intende attrezzarsi per l’emissione dello scontrino telematico.