Con il d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che sostituisce l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero che, a sua volta, avevano sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).

Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”.
Come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La nuova disciplina – che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1o maggio 2015 – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali:
–    non si applica, come l’ASpI e la Mini ASpI, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola. Si applica invece ai dirigenti, quadri e impiegati agricoli;
–    uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpI) e ai trattamenti brevi (già mini ASpI);
–    rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione);
–    rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore (la durata è rapportata alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente;
–    subordina l’erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l’impiego competenti.
Vengono inoltre disciplinati una forma di incentivo all’autoimprenditorialità che consiste nella liquidazione anticipata dell’indennità (art. 8) e la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro subordinato (art. 9) o di attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale (art. 10).
Attuando un preciso criterio di delega, viene altresì istituito – in via sperimentale dal 1o maggio 2015 – l’assegno di disoccupazione (ASDI) per i lavoratori che si trovino in particolare stato di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16).
Analogamente  in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione (art. 15).
Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni (art. 17).