Il Ministro del lavoro Giovannini ha sottoscritto il decreto che definisce le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte.
Le assunzioni congiunte potranno essere effettuate dai soggetti interessati solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale.
Come noto, l’art. 9, c. 11, del Decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013), ha introdotto nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di imprese legate da determinati vincoli.
In particolare, la citata norma ha testualmente previsto che:
“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter”.
Torniamo oggi sull’argomento per trasmettere in allegato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritto ieri dal Ministro Giovannini, che definisce le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte.
Il Decreto in sostanza dispone che:
- in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese o da parte di imprese legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa capogruppo;
- in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dallo stesso proprietario;
- in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti. È opportuno sottolineare che l’accordo in questione deve essere depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.
Da ultimo, il Decreto prevede che con apposito provvedimento direttoriale saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV.
È opportuno sottolineare fin da ora che le assunzioni congiunte saranno possibili solo quando il Decreto in commento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 35/2013.
Il Decreto ministeriale, recependo anche nostre indicazioni, individua meccanismi piuttosto lineari per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie che non comportano duplicazioni o appesantimenti burocratici. È previsto infatti che l’adempimento amministrativo sia effettuato da un unico soggetto (capogruppo in caso di gruppi di impresa o di contratto di rete; proprietario in caso di pluralità di aziende appartenenti allo stesso soggetto; incaricato in caso di imprese condotte da persone legate da vincolo di parentela o affinità) che agisce per conto di tutti gli altri soggetti interessati.
Merita di essere sottolineato, inoltre, che l’individuazione dell’incaricato agli adempimenti amministrativi da parte di imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, deve essere effettuata attraverso un apposito accordo tra i soggetti interessati da depositarsi presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa.
Nulla dice il Decreto sulla delicata questione della responsabilità solidale delle imprese che procedono alle assunzioni congiunte. La questione sarà probabilmente trattata nella circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.