A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2023 che le ha introdotte, per la prima volta, in via sperimentale per il biennio 2023 – 2024, l’INPS interviene con l’attesa circolare n. 16970 del 13.12.2023, fornendo precisazioni rilevanti sull’utilizzo delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, ridenominate LOAgri.
Dal punto di vista soggettivo, la circolare chiarisce a chi si applichi il nuovo strumento contrattuale. Rimangono, invece, ancora da chiarire le modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate, rispetto alle quali l’INPS si è riservata di fornire successivi chiarimenti in apposito messaggio.
Quanto ai datori di lavoro, i contratti di LOAgri possono essere utilizzati esclusivamente da coloro che operano nel settore economico dell’agricoltura e sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali INPS. Rimane fermo l’obbligo di rispettare i CCNL e i CCPL stipulati dalle OO.SS. del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non sussistono, invece, limiti di carattere dimensionale.
Quanto ai lavoratori, l’INPS chiarisce che gli operai occasionali agricoli a tempo determinato, detti anche OTDO, possono essere esclusivamente:
a) persone disoccupate, intendendosi come tali i privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attivà lavorativa (DID);
b) i percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione;
c) i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, ivi inclusi i percettori di pensione anticipata “precoci”, di pensione “quota 100”, “quota 102” e “quota103”. Sono esclusi, invece, i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
e) giovani con meno di 25 anni, se iscritti ad un ciclo di studi;
f) detenuti ed internati.
Rimane fermo l’impedimento al LOAgri nel caso in cui gli appartenenti alle categorie sopra indicate, con l’eccezione dei pensionati, siano stati assunti con un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. La perdita dei requisiti soggettivi in corso di rapporto ne determina l’automatica risoluzione.
L’INPS conferma, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il contratto LOAgri non è un tertium genus rispetto al lavoro subordinato o autonomo, bensì deve essere ricondotto ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui disciplina gli è integralmente applicabile in quanto compatibile.
I contratti LOAgri possono essere impiegati, solo, per attività stagionali. A tal proposito l’INPS interpreta estensivamente la nozione di stagionalità, ricomprendendovi le “lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.)”. Non possono, invece, mai essere svolte attraverso contratti LOAgri mansioni di tipo impiegatizio.
Si ricorda che, prima dell’assunzione, il datore di lavoro deve:
1. verificare la sussistenza dei requisiti, mediante acquisizione di apposita autocertificazione del lavoratore;
2. inoltrare al competente CPI la comunicazione obbligatoria (Unilav)
L’iscrizione dell’OTDO nel LUL può avvenire, invece, in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapoorto di lavoro.
I datori di lavoro che intendano stipulare contratti LOAgri devono:
- avvalersi del CIDA già utilizzato per le gestioni relative agli OTI e agli OTD,
- utilizzare le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens, sezione PosAgtri;
- effettuare il pagamento della contribuzione unificata dovuta per le giornate degli OTDO, entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, in uno con quella relativa agli OTI e agli OTD.
Rimane confermata l’applicazione per questa tipologia contrattuale della contribuzione prevista per i territori svantaggiati, sicché le singole voci contributive a carico del datore di lavoro sono abbattute del 68%.
La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate (di effettivo lavoro) annue per singolo lavoratore. Il contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi