PRECARICAMENTO DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA DAL 1° AL 30 NOVEMBRE.
FUORI DALLE QUOTE LE DOMANDE DI CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI STAGIONALI IN PERMESSI PER LAVORO SUBORDINATO
Il 24 ottobre 2024, è stata emanata la circolare congiunta n. 9032 con cui i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche Agricole e del Turismo hanno fornito indicazioni operative per la presentazione delle istanze relative alle quote di lavoratori stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche stagionali, nell’anno 2025.
Ricordiamo, come già comunicato nella nostra newsletter del 18 ottobre 2024, che il recente decreto-legge n. 145/2024, che ha previsto il click day per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico per il 12 febbraio 2025, con precompilazione delle richieste dal 1 al 30 novembre 2024 ha introdotto un significativo irrigidimento della procedura di presentazione delle domande. Queste le novità procedurali più rilevanti:
- ai fini della precompilazione e della presentazione dell’istanza il datore di lavoro ha l’obbligo di dotarsi preliminarmente di un domicilio digitale (PEC) iscritto in uno dei cd. “indici nazionali”:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di confermare l’interesse ad assumere entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore;
il contratto di soggiorno ed alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta, dovranno essere firmate digitalmente dal datore di lavoro e dal lavoratore (è previsto che la firma del lavoratore sia autografa). Il contratto di soggiorno è trasmesso telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia;
- nel periodo 1° dicembre 2024 – 12 febbraio 2025 (data fissata per il click day), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA – esegue le verifiche relative all’osservanza dei CCNL da parte del datore di lavoro e quelle relative alla congruità delle richieste presentate. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria;
viene considerata irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno per altri lavoratori stranieri richiesti. Viene altresì considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto di rinvio a giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
- sono state escluse dal sistema delle quote predeterminate dal decreto flussi le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi stagionali in permessi per lavoro subordinato, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali. Ne consegue che tali permessi potranno essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Tali pratiche, dunque, non necessitano di precompilazione;
- alle istanze di nulla osta per cittadini extracomunitari provenienti da Paesi “a particolare rischio” non si applica il principio del silenzio assenso previsto dal T.U. immigrazione (20 giorni per lavoro stagionale). Il Ministero degli Esteri individua con decreto i Paesi stranieri che – pur continuando ad essere ricompresi tra quelli del decreto flussi – presentano profili di rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. In via d’urgenza, nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, vengono sospesi i visti di ingresso in Italia per i cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka per i quali è stata presentata domanda a valere sul click day per l’anno 2024;
- fermo restando il limite massimo di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale potrà essere prorogato (e il permesso di soggiorno rinnovato) in caso di offerta di nuova opportunità di lavoro stagionale effettuata non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente rapporto di lavoro.
Su altri importanti aspetti, la circolare conferma quanto già stabilito in precedenza, in particolare per la valutazione della capacità economica dell’impresa agricola che deve tener conto di elementi ulteriori rispetto al fatturato (volume d’affari al netto degli acquisti, aiuti comunitari documentati dagli organismi erogatori).