Sulla G.U. n. 196 del 22.08.2013 è stata pubblicata la legge n. 99 del 9.8.2013 di conversione del D.L. 28.6.2013 n. 76 contenente interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare di quella giovanile.
Elenchiamo qui di seguito gli articoli di maggior interesse per le aziende agricole datrici di lavoro.
La legge n. 99/2013 è entrata in vigore il giorno 23 agosto 2013; dobbiamo sottolineare tuttavia che molte delle disposizioni in essa contenute non sono ancora concretamente utilizzabili in quanto la normativa rimanda a successivi atti normativi e regolamentari.
Art. 1 – incentivi per nuove assunzioni di giovani lavoratori
Viene prevista – in via sperimentale – una nuova forma di assunzione incentivata che riguarda tutti i datori di lavoro che assumono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato anche part-time. Le assunzioni devono avvenire nel rispetto dei parametri imposti dalla Ue. La facilitazione non si applica alle assunzioni di lavoratori domestici. Le persone da assumere devono essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. n.153 del 2 luglio 2013, considera tale… “[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.“. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che il citato decreto ministeriale reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986). Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Sono agevolate anche le assunzioni che riguardano coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore o professionale. Le assunzioni incentivate potranno decorrere dopo che saranno emanati gli atti di riprogrammazione delle risorse economiche comunque entro il 30 giugno 2015.
Sarà il ministero del Lavoro ad annunciare la data ufficiale di decorrenza delle nuove assunzioni, con una specifica comunicazione sul sito www.lavoro.gov.it. Il datore di lavoro per avere il beneficio previsto, deve incrementare l’occupazione. Chi assume ottiene,per18 mesi,un bonus mensile paria1/3della retribuzione su cui si pagano i contributi previdenziali con un tetto massimo di 650 euro al mese, per ogni nuovo assunto. Il premio si incassa direttamente ogni mese riducendo i contributi dovuti. Agevolate anche le stabilizzazioni di contratti a termine ma per un periodo massimo di 12mesi;valgono sempre le condizioni soggettive;la trasformazione deve avvenire dopo l’emanazione degli atti con cui vengono riprogrammate le risorse economiche. Il datore di lavoro non deve aver già beneficiato delle stesse facilitazioni, per il medesimo lavoratore. Per ottenere l’incentivo, dopo la trasformazione, si deve eseguire, entro 1 mese, una nuova assunzione (rapporto tipo subordinato) di un soggetto che può anche non possedere i requisiti soggettivi semprechè incrementi l’occupazione
Per il calcolo dell’incremento occupazionale si applica il criterio delle Ula.
La verifica si esegue mettendo a confronto la media degli occupati nell’anno precedente la nuova assunzione con il numero dei lavoratori occupati ogni mese. I part-time sono riproporzionati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, per esempio: le assunzioni non possono essere premiate se sono state eseguite in forza di un preesistente obbligo,ovvero se il datore di lavoro non ha rispettato il diritto di precedenza nelle riassunzioni previsto da alcune norme in materia. Resta, inoltre, sempre valido e operante l’obbligo del rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro. L’Istituto nazionale di previdenza e assistenza ha 60 giorni di tempo per realizzare una procedura telematica che consenta ai datori di lavoro il recupero delle somme a credito e per emanare una circolare esplicativa sull’argomento.
I fondi per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ammontano a 500 milioni di euro (quadriennio 2013-2016). Alle altre Regioni vanno 294 milioni di euro. I relativi atti di riprogrammazione delle risorse daranno il via alle assunzioni. Il datore di lavoro può presentare la domanda di incentivo all’Inps anche prima di assumere il lavoratore. L’Inps, entro 3 giorni, comunica se ci sono fondi e li stanzia; il datore di lavoro ha7 giorni di tempo per fare il contratto e altri 7 giorni per trasmetterlo all’Istituto.
Probabilmente sarà necessario un click-day. Le regioni possono rifinanziare l’incentivo dandone comunicazione al ministero del Lavoro e all’Inps che, a loro volta, danno pubblicità all’iniziativa.
Art. 7 – modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero)
La norma modifica in diversi punti la disciplina del lavoro a tempo determinato. L’esenzione dalla causale può derivare anche dai contratti collettivi di livello aziendale, (se stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale), e ferma restando la durata massima complessiva di 12mesi, tale contratto può essere prorogato.
Un’altra novità consiste nella soppressione dell’obbligo,a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l’impiego competente, entro il termine inizialmente fissato per la conclusione del rapporto di lavoro,la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro. Viene poi ridotto il termine della sospensione obbligatoria che deve passare tra successivi contratti a termine (scende da 60 a 10giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi). Infine,viene precisata l’esclusione dalla disciplina generale del contratto a termine (di cui al Dlgs 368/2001) dei contratti a termine stipulati dai lavoratori in mobilità. Commi2-3. La norma precisa che se il distacco di un lavoratore viene concluso tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Art. 9 – occupazione
Comma 11. Le imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario possono procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative in agricoltura. L’agevolazione vale anche per gli imprenditori agricoli con distinte aziende,legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.
L’assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
E’ necessaria l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; ragionevolmente il DM dovrebbe dare la possibilità ai datori di lavoro di poter indicare in sede di assunzione anche i codici fiscali degli altri datori di lavoro che congiuntamente procedono all’assunzione.
I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
Elenchiamo qui di seguito gli articoli di maggior interesse per le aziende agricole datrici di lavoro.
La legge n. 99/2013 è entrata in vigore il giorno 23 agosto 2013; dobbiamo sottolineare tuttavia che molte delle disposizioni in essa contenute non sono ancora concretamente utilizzabili in quanto la normativa rimanda a successivi atti normativi e regolamentari.
Art. 1 – incentivi per nuove assunzioni di giovani lavoratori
Viene prevista – in via sperimentale – una nuova forma di assunzione incentivata che riguarda tutti i datori di lavoro che assumono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato anche part-time. Le assunzioni devono avvenire nel rispetto dei parametri imposti dalla Ue. La facilitazione non si applica alle assunzioni di lavoratori domestici. Le persone da assumere devono essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. n.153 del 2 luglio 2013, considera tale… “[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.“. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che il citato decreto ministeriale reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non “regolarmente retribuiti” e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986). Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Sono agevolate anche le assunzioni che riguardano coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore o professionale. Le assunzioni incentivate potranno decorrere dopo che saranno emanati gli atti di riprogrammazione delle risorse economiche comunque entro il 30 giugno 2015.
Sarà il ministero del Lavoro ad annunciare la data ufficiale di decorrenza delle nuove assunzioni, con una specifica comunicazione sul sito www.lavoro.gov.it. Il datore di lavoro per avere il beneficio previsto, deve incrementare l’occupazione. Chi assume ottiene,per18 mesi,un bonus mensile paria1/3della retribuzione su cui si pagano i contributi previdenziali con un tetto massimo di 650 euro al mese, per ogni nuovo assunto. Il premio si incassa direttamente ogni mese riducendo i contributi dovuti. Agevolate anche le stabilizzazioni di contratti a termine ma per un periodo massimo di 12mesi;valgono sempre le condizioni soggettive;la trasformazione deve avvenire dopo l’emanazione degli atti con cui vengono riprogrammate le risorse economiche. Il datore di lavoro non deve aver già beneficiato delle stesse facilitazioni, per il medesimo lavoratore. Per ottenere l’incentivo, dopo la trasformazione, si deve eseguire, entro 1 mese, una nuova assunzione (rapporto tipo subordinato) di un soggetto che può anche non possedere i requisiti soggettivi semprechè incrementi l’occupazione
Per il calcolo dell’incremento occupazionale si applica il criterio delle Ula.
La verifica si esegue mettendo a confronto la media degli occupati nell’anno precedente la nuova assunzione con il numero dei lavoratori occupati ogni mese. I part-time sono riproporzionati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, per esempio: le assunzioni non possono essere premiate se sono state eseguite in forza di un preesistente obbligo,ovvero se il datore di lavoro non ha rispettato il diritto di precedenza nelle riassunzioni previsto da alcune norme in materia. Resta, inoltre, sempre valido e operante l’obbligo del rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro. L’Istituto nazionale di previdenza e assistenza ha 60 giorni di tempo per realizzare una procedura telematica che consenta ai datori di lavoro il recupero delle somme a credito e per emanare una circolare esplicativa sull’argomento.
I fondi per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ammontano a 500 milioni di euro (quadriennio 2013-2016). Alle altre Regioni vanno 294 milioni di euro. I relativi atti di riprogrammazione delle risorse daranno il via alle assunzioni. Il datore di lavoro può presentare la domanda di incentivo all’Inps anche prima di assumere il lavoratore. L’Inps, entro 3 giorni, comunica se ci sono fondi e li stanzia; il datore di lavoro ha7 giorni di tempo per fare il contratto e altri 7 giorni per trasmetterlo all’Istituto.
Probabilmente sarà necessario un click-day. Le regioni possono rifinanziare l’incentivo dandone comunicazione al ministero del Lavoro e all’Inps che, a loro volta, danno pubblicità all’iniziativa.
Art. 7 – modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero)
La norma modifica in diversi punti la disciplina del lavoro a tempo determinato. L’esenzione dalla causale può derivare anche dai contratti collettivi di livello aziendale, (se stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale), e ferma restando la durata massima complessiva di 12mesi, tale contratto può essere prorogato.
Un’altra novità consiste nella soppressione dell’obbligo,a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l’impiego competente, entro il termine inizialmente fissato per la conclusione del rapporto di lavoro,la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro. Viene poi ridotto il termine della sospensione obbligatoria che deve passare tra successivi contratti a termine (scende da 60 a 10giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi). Infine,viene precisata l’esclusione dalla disciplina generale del contratto a termine (di cui al Dlgs 368/2001) dei contratti a termine stipulati dai lavoratori in mobilità. Commi2-3. La norma precisa che se il distacco di un lavoratore viene concluso tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Art. 9 – occupazione
Comma 11. Le imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario possono procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative in agricoltura. L’agevolazione vale anche per gli imprenditori agricoli con distinte aziende,legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.
L’assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
E’ necessaria l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; ragionevolmente il DM dovrebbe dare la possibilità ai datori di lavoro di poter indicare in sede di assunzione anche i codici fiscali degli altri datori di lavoro che congiuntamente procedono all’assunzione.
I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.