L’INPS fornisce ulteriori istruzioni operative per la concreta fruizione degli specifici incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura riconosciuti ai sensi dell’art. 5, c.1-5, della legge n. 116/2014 (c.d. #Campolibero). In particolare:
– procedure per la verifica e la conseguente definizione delle istanze di ammissione al beneficio da parte delle sedi INPS territorialmente competenti;
– modalità di compilazione delle denunce trimestrali (DMAG) da parte dei datori di lavoro ammessi al beneficio la cui fruizione, mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Ricordiamo che gli incentivi possono essere fruiti solo per le assunzioni di giovani effettuate entro il 20 giugno 2015

Con il messaggio n. 3448 del 21 maggio u.s. (che si allega), l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative per la concreta fruizione degli specifici incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura riconosciuti – dietro presentazione di apposita istanza – ai sensi dell’art. 5, c.1-5, della legge n. 116/2014 (c.d. #Campolibero).
Più in particolare, il citato messaggio indica alle sedi INPS territorialmente competenti le procedure per la verifica e la conseguente definizione delle istanze di ammissione al beneficio, attraverso l’attribuzione di appositi codici di autorizzazione (C.A.) differenziati per tipologia di contratto (“A4” per gli operai a tempo indeterminato; “B1″, ” B2″ e “B3” per le singole quote di beneficio annuale spettanti per l’assunzione triennale di operai a tempo determinato).
Vengono inoltre indicate le modalità di compilazione delle denunce trimestrali (DMAG) da parte dei datori di lavoro ammessi al beneficio la cui fruizione, come noto, avviene mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
A tal proposito vale la pena di ricordare che l’incentivo – pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi – sarà riconosciuto con le seguenti cadenze:
•    per le assunzioni a tempo determinato:
1)    sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
2)    sei mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
3)    sei mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
•    per le assunzioni a tempo indeterminato, per 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione.
Pertanto, il datore di lavoro ammesso al beneficio, potrà usufruirne solo a decorrere dal primo trimestre utile rispetto alle predette scadenze sopra indicate (una volta, cioè, maturata la quota di beneficio spettante), indicando nel DMAG le seguenti codifiche:
–    nel campo Tipo Retribuzione: “Y”;
–    nel campo CODAGIO: “A4” per gli operai a tempo indeterminato; “B1″, ” B2″ e “B3” per le singole quote di beneficio annuale (“B1” per il primo anno; “B2” per il secondo anno; “B3” per il terzo anno) spettanti per l’assunzione triennale di operai a tempo determinato;
–    nel campo Retribuzione: l’importo dell’incentivo spettante.
Nel DMAG dovrà inoltre essere positivamente contrassegnato (“SI”) un apposito nuovo campo (presente a partire dalle denunce relative al III trimestre 2015) del quadro “D”, contente una dichiarazione di responsabilità per i datori di lavoro che fruiscono dello specifico beneficio per l’assunzione degli operai a tempo determinato ai quali, come si ricorderà, devono essere garantite almeno 102 giornate annue.
Da ultimo si segnala che il messaggio in commento chiarisce definitivamente che la verifica circa l’esistenza del requisito dell’incremento occupazionale netto, per la fruizione del benefico, deve essere effettuata confrontando il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione con il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

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