Si rende noto che l’INPS, con circolare n. 68 del 21 luglio 2023, ha fornito le indicazioni operative e contabili per la gestione dell’esonero in favore dei datori di lavoro privati che assumano, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato soggetti “NEET” – “Not (engaged in) Education, Employment or Training” – previsto dall’art. 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. D.L. Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo  e spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 ed anche per il contratto di apprendistato professionalizzante. Non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine

L’incentivo è riconosciuto a domanda per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni – effettuate dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 – di giovani che presentino, congiuntamente, determinati requisiti :

  1. non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  2. non lavorino al momento dell’assunzione e non siano inseriti in corsi di studi o formazione (“NEET”);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. (La registrazione del Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

Si fa nota che, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito soltanto laddove venga rispettato, in aggiunta ai requisiti sopra menzionati, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

La misura dell’incentivo, come visto è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

Le condizioni di spettanza sono le seguenti: DURC positivo; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

La legittima fruizione dell’incentivo è subordinata, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni di compatibilità con il mercato interno:

  • il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea;
  • il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.
  • l’incentivo non spetta: se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; qualoravioli il diritto di precedenza o di riassunzione di un altro lavoratore; se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale; con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Il datore di lavoro che intenda fruire del beneficio, allo scopo di verificare in via preventiva – anche, eventualmente, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato- la residua disponibilità delle risorse, deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, attraverso il modulo di istanza on lineNEET23”, che sarà reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

In caso di possesso da parte del lavoratore e dell’azienda dei requisiti richiesti, e previa verifica in ordine alla copertura finanziaria nell’ambito della Regione/Provincia autonoma di lavoro, l’Inps,   entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta, fornirà riscontro positivo mediante comunicazione in calce allo stesso modulo telematico di istanza, nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica ed una notifica nell’area MyINPS, attestante la prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata. Il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’intervenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Si precisa che in caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali1. E’ prevista la cumulabilità (sempre nei medesimi limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali) con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.