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A pochi giorni dalla pubblicazione della circolare 102/2023 (si veda ns articolo: http://www.confagricolturatreviso.it/lavoro/emanata-la-circolare-inps-sulle-prestazioni-agricole-occasionali ) con cui l’INPS, a quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della norma, ha dato le prime indicazioni applicative per le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale” (LOAgri), l’Istituto con 2 messaggi, ritorna sull’argomento con importanti specifiche, fornendo nel messaggio n 4652  del 22/12/2023 istruzioni operative per la trasmissione dei flussi contributivi Uniemens-Posagri ; nel messaggio n 4688 del 28/12/2023 importanti chiarimenti circa  il computo delle giornate di prestazione che ciascun lavoratore può svolgere ed al relativo arco temporale di riferimento.

Scrive infatti l’INPS: “…a precisazione e parziale rettifica di quanto indicato al paragrafo 4 e 6.1 della circolare 102/2023, il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda

il singolo lavoratore” e continua, “ considerato che il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, nel caso siano stati stipulati più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel corso di un anno civile, spetterà al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto”.