L’articolo 19 del decreto sostegni estende l’esonero contributivo al mese di gennaio 2021.

Il precedente D.L. 137/2020, convertito nella Legge 176/2020, aveva previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, per i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura per i mesi di novembre e dicembre 2020. L’esonero contributivo compete anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti per i contributi previdenziali corrisposti come lavoratori autonomi.

I settori oggetto dell’esonero contributivo sono quelli contenuti nel precedente decreto:

  • 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
  • 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
  • 03 Pesca e acquacoltura;
  • 02.10 Produzione di vini da tavola e VQPRD
  • 02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
  • 05.00 Produzione di birra;
  • 21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
  • 22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante;
  • 76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
  • 89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  • 20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
  • 10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
  • 30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
  • 99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Come sempre L’INPS dovrebbe ricalcolare le somme e adottare le procedure per presentare le richieste di esonero.