la Circolare dell’INPS n. 73 del 5 giugno 2014 ha finalmente chiarito i tempi e le modalità di erogazione del Trattamento di Fine servizio (che comprende l’Indennità di Buonuscita e l’Indennità Premio di Servizio) e del Trattamento di Fine Rapporto dei Dipendenti Pubblici

tfrI tempi e le modalità di erogazione del Trattamento di Fine Servizio (che comprende l’Indennità di Buonuscita e l’Indennità Premio di Servizio) e del Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di vari interventi legislativi (Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010; Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011; Legge n. 147 del 27/12/2013) che hanno generato una situazione complessa con varie sfaccettature legate al momento di maturazione dei requisiti pensionistici.
A fronte di questo articolato quadro  normativo, l’INPS con  Circolare n. 73 del 05/06/2014 ha fornito delle indicazioni operative in merito ai tempi e alle modalità di erogazione del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici. Inoltre, con Circolare n. 79 del 23/06/2014 l’INPS ha affrontato tematiche relative ai termini di pagamento del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto del personale collocato in quiescenza in relazione a situazioni di esubero.

Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative che ricostruiscono i tempi di attesa e le modalità di pagamento dell’Indennità di Buonuscita, dell’Indennità Premio di Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti pubblici.

TIPOLOGIA DI INDENNIZZO

DESTINATARI

Indennità di Buonuscita   (TFS)

Dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31/12/2000

Indennità Premio di Servizio (TFS)

Dipendenti degli Enti Locali, del Servizio sanitario nazionale e degli Enti iscritti al Fondo di Previdenza ex INADEL assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31/12/2000

TFR

Dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 oppure assunti prima di tale data e che aderiscono ad un fondo di previdenza complementare

 

TEMPI DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA, DELL’INDENNITA’ PREMIO DI SERVIZIO E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PERSONALE CHE CESSA PER AVER MATURATO I REQUISITI  ENTRO IL 12/08/2011
(ENTRO IL 31/12/2011 PER IL COMPARTO SCUOLA)
(Si conserva il diritto acquisito anche se il pensionamento avviene dopo tale data, tranne che nell’ipotesi dell’opzione donna per la quale si richiede la cessazione effettiva entro la data prevista)

Tipo di cessazione

Tempi di erogazione

  • limiti di servizio ordinamentale (40 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici)
  • limiti di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici)
  • cessazioni per inabilità fisica
  • decesso del dipendente

entro 15 giorni
(+ 3 mesi)*

  • quota 96
  • licenziamento del dipendente
  • opzione contributiva donne

6 mesi
(+ 3 mesi)*

 * I 3 mesi sono a disposizione dell’Ente previdenziale per disporre il pagamento. In caso di ritardo vengono liquidati gli interessi dovuti per legge.

 

PERSONALE CHE CESSA PER AVER MATURATO I REQUISITI DOPO IL 12/08/2011
(DOPO IL 31/12/2011 PER IL COMPARTO SCUOLA)

Tipo di cessazione

Tempi di erogazione

  • pensionamenti di vecchiaia
  • collocamento d’ufficio per raggiunto limite d’età
  • cessazioni d’ufficio imposte dall’amministrazione per limiti di servizio ai sensi dell’art. 72 del DL 112/08
  • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine previsto dal contratto

6 mesi (+3 mesi)*

Per le cessazioni avvenute entro il 2013
oppure per le cessazione posteriori al 2013 ma con requisiti maturati entro il 2013

12 mesi (+3 mesi)*

Per cessazione e requisiti posteriori al 2013

  • pensione anticipata (senza raggiungimento del limite di età ordinamentale)
  • cessazione con opzione contributiva
  • licenziamento del dipendente

24 mesi
(+ 3 mesi)*

  • cessazioni per inabilità fisica
  • decesso del dipendente
  • decadenza dal servizio

entro 15 giorni
(+ 3 mesi)*

* 3 mesi sono a disposizione dell’Ente previdenziale per disporre il pagamento.
In caso di ritardo vengono liquidati gli interessi dovuti per legge.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL TFS E DEL TFR

MATURAZIONE DEL REQUISITO

RATEIZZAZIONE

Requisiti pensionistici  maturati entro il 31/12/2013 Prima rata: fino a 90.000 euro
Seconda rata: oltre i 90.000 euro e fino a 150.000 euro
Terza rata: la parte residua
Requisiti pensionistici maturati dal 01/01/2014 Prima rata: fino a 50.000 euro
Seconda rata: oltre i 50.000 euro e fino a 100.000 euro
Terza rata: la parte residua
Gli importi considerati per la rateizzazione si intendono al lordo delle trattenute fiscali

 

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